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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31740/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per diffamazione aggravata per un commento pubblicato su Facebook ("noi abbiamo mandato a casa i ladroni") riferito alla precedente amministrazione comunale di Sinagra. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) mancata verifica della riconducibilità dell'indirizzo IP al profilo che ha postato il commento; 2) assenza di riferimenti nominativi tali da identificare persone offese; 3) mancanza dell'elemento soggettivo del reato (assenza di intento diffamatorio), essendo la finalità la difesa di propri interessi; 4) mancata lesione della reputazione perché il commento era generico e di breve durata; 5) assenza di valutazione della scriminante del diritto di critica politica; 6) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in larga parte reiterative delle questioni già decise in appello e prive della necessaria specificità e correlazione con la motivazione della Corte distrettuale. Ha confermato che gli elementi di fatto (screenshots, foto personali sul profilo Facebook e la successiva modifica della foto di profilo) comprovano la riconducibilità del profilo al ricorrente; che il riferimento a "mandati a casa i ladroni" in un contesto post-elettorale comunale rendeva identificabili i membri della precedente amministrazione; che la scriminante della critica politica richiede un nucleo di verità e non può tollerare attacchi personali privi di riscontro; e che la causa di particolare tenuità non è applicabile a vicende caratterizzate da ampia diffusività e forte offensività. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla procedura scritta di requisitoria/auspicio: il difensore non ha chiesto la discussione orale ex art. 23, comma 8, quindi il procedimento si è svolto con la requisitoria scritta del P.G. presso la Corte di cassazione.

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Applicata per valutare la condotta diffamatoria: la mancanza di nominativi non esclude il reato se le persone offese risultano identificabili da un numero limitato di destinatari; occorre valutare l'offensività della formula e l'idoneità a ledere la reputazione.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    Invocata dal ricorrente ma ritenuta inapplicabile: la Corte ha ricordato che la valutazione della tenuità richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; l'ampia diffusività e la spiccata offensività escludono la tenuità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammissibili: la Corte ha ritenuto i motivi in gran parte reiterativi dell'appello e carenti della necessaria funzione critica argomentata rispetto alla motivazione impugnata, con conseguente inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen., primo comma

    Richiamato in relazione ai criteri per valutare la tenuità: la Corte ha sottolineato l'esigenza di esaminare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno per decidere sulla non punibilità per particolare tenuità.

Massime di principio

  • La pubblicazione di contenuti diffamatori su social network può integrare il reato anche senza nominativi espliciti, se i destinatari possono identificare le persone offese in un contesto concreto (es. ambito comunale post-elettorale).
  • La riconducibilità di un post a un'autore non dipende solo dal dato tecnico dell'IP: elementi fattuali convergenti (foto personali sul profilo, modifiche successive, screenshots, comportamento) possono fondare la prova dell'appartenenza del profilo.
  • La scriminante del diritto di critica politica richiede che l'elaborazione critica sia fondata su un nucleo di verità e non degeneri in attacchi personali tesi ad ledere la sfera morale altrui; etichette gratuite come "ladroni" senza riscontro non sono protette.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non si applica automaticamente quando l'offesa ha ampia diffusività e significativa offensività: occorre una valutazione complessiva delle modalità, del danno e del grado di colpevolezza.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte di merito: censure meramente reiterative o generiche sono inammissibili.
  • In ipotesi di diffamazione via social, le parti offese che reagiscono (es. presentando querele) rafforzano la prova che la frase è stata percepita come riferita a loro, rilevando per la valutazione della lesività.

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