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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38271/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto ingiunto al pagamento di euro 42.711 per la restituzione di una somma versata in relazione a una promessa di acquisto di terreno edificabile proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., contestando la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e la sussistenza del credito. Il Tribunale, dopo avere disposto la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per mancata tempestiva proposizione della domanda di mediazione; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'onere di attivare la mediazione gravasse sulla parte interessata alla prosecuzione del giudizio, senza distinguere tra opponente e opposto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) l'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, assumendosi che la mediazione delegata non fosse applicabile al caso perché sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sostenendosi che la mediazione delegata sarebbe consentita solo nelle materie di mediazione obbligatoria ex comma 1-bis e che, in ogni caso, dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché l'onere di promuovere la mediazione gravava sull'opposto, attore sostanziale del procedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina della mediazione delegata dal giudice è processuale e soggiace al principio tempus regit actum, sicché poteva essere applicata anche a un giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore. Ha ritenuto infondato anche il rilievo secondo cui la mediazione delegata sarebbe limitata alle sole materie di mediazione obbligatoria, ma ha accolto la censura sulla ripartizione dell'onere di attivarla: nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta disposta la mediazione e decise le questioni sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura grava sull'opposto, cioè sulla parte che ha interesse alla conservazione del decreto. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei tre gradi di giudizio per la particolarità e controvertibilità della questione.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    Consente l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo; è il rimedio azionato dall'ingiunto.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    La mediazione delegata dal giudice è applicabile in base alla disciplina processuale vigente al momento del provvedimento e, se non tempestivamente esperita, determina l'improcedibilità della domanda.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    La Corte richiama il principio elaborato dalle Sezioni Unite sulla mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, estendendone la logica anche alla mediazione delegata.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84

    Ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione delegata dal giudice, con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    Legge di conversione del d.l. 69/2013; la disciplina trova applicazione dal 21 agosto 2013.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata proposta, ma la Corte non l'ha ritenuta decisiva sul punto centrale dell'onere di attivazione della mediazione.

  • artt. 644, 647, 650 e 653 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso in relazione agli effetti dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, attribuisce all'opposto l'onere di attivare la mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria.

Massime di principio

  • La disciplina della mediazione delegata dal giudice è processuale: si applica secondo il principio tempus regit actum, anche ai giudizi pendenti o introdotti prima della sua entrata in vigore, se l'ordine di mediazione è adottato quando la norma è già efficace.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il giudice dispone la mediazione e l'esperimento della procedura è condizione di procedibilità, l'onere di attivarla grava sulla parte opposta, cioè su chi ha interesse alla conservazione del decreto.
  • Se l'opposto non promuove la mediazione nei termini fissati, la conseguenza è l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
  • La regola sull'onere di attivazione della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo vale non solo per la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ma anche per la mediazione delegata dal giudice ex comma 2, quando il mancato esperimento è sanzionato con l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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