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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18658/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

Due acquirenti avevano convenuto in giudizio un notaio e i venditori dell'immobile chiedendo il risarcimento dei danni. Nei confronti del notaio imputavano la mancata esecuzione di visure complete prima del rogito di compravendita, che avrebbe consentito di rilevare un'ipoteca giudiziale gravante sul bene. Nei confronti dei venditori deducevano di essere stati tenuti all'oscuro dell'esistenza del vincolo. Il tribunale aveva rigettato le domande, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione riconoscendo la responsabilità del notaio e negando quella dei venditori, con riduzione del danno risarcibile in misura di circa il 10% dell'importo necessario alla cancellazione dell'ipoteca, sulla base della supposizione che la banca creditrice avrebbe probabilmente accettato una decurtazione per evitare spese e tempi ulteriori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione gli acquirenti hanno denunciato violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse arbitrariamente ridotto il danno senza alcun supporto istruttorio e senza una motivazione plausibile, fondando la decisione su una mera congettura non sorretta da elementi probatori gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la riduzione del danno operata dalla corte d'appello, osservando che essa si basava su un ragionamento meramente presuntivo e non su risultanze processuali o su fatti notori debitamente esplicitati, né su presunzioni gravi, precise e concordanti. La conclusione della corte territoriale è stata qualificata come immotivata e arbitraria. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al punto censurato, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato come parametro della censura sulla quantificazione del danno risarcibile; la riduzione del danno non può essere operata in modo arbitrario e senza base probatoria.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata nella liquidazione del danno.

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    il fatto può essere posto a base della decisione come notorio solo se realmente qualificabile come tale e con adeguata esplicitazione del percorso cognitivo del giudice.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    la presunzione semplice richiede elementi gravi, precisi e concordanti; non è consentito fondare la decisione su mere congetture.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • La liquidazione del danno non può essere ridotta sulla base di mere supposizioni circa il comportamento futuro o probabile di un terzo, se mancano elementi istruttori concreti o una motivazione logicamente controllabile.
  • Il giudice di merito, quando utilizza un fatto notorio o una presunzione semplice come base della decisione, deve esplicitare il percorso logico seguito e verificare che il fatto sia davvero di comune esperienza oppure che la presunzione sia sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti.
  • La censura di legittimità è fondata quando la quantificazione del danno risulti frutto di una riduzione arbitraria e immotivata, non ancorata alle risultanze processuali.
  • La determinazione del pregiudizio risarcibile deve restare ancorata al nesso tra fatto dannoso e conseguenze immediate e dirette, senza introdurre abbattimenti equitativi privi di base probatoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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