Cassazione Civile, Ordinanza n. 26505/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (calciatore)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di una somma di denaro corrisposta a un calciatore come premio scudetto collegato a un accordo tra società del gruppo e l'ambiente della società sportiva. La società in amministrazione straordinaria ha agito per ottenere la restituzione di quanto versato, sostenendo che il pagamento fosse privo di causa, perché non sarebbe mai intercorso alcun rapporto obbligatorio tra essa e il calciatore, né tra quest'ultimo e la società finanziaria che avrebbe disposto l'operazione. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo il versamento eseguito in adempimento dell'obbligo di un terzo del quale la società attrice era a conoscenza. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e condannato il calciatore alla restituzione. Il ricorso per cassazione si fonda su un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1180, 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c.: secondo il ricorrente, l'operazione di finanziamento era inesistente e l'ordine di pagamento era simulato; il versamento andava quindi ricondotto all'adempimento dell'obbligo del terzo e, comunque, la presenza di un mandato o di una rappresentanza escludeva la qualificazione del pagamento come sine causa. Si sostiene inoltre che, se anche il pagamento fosse stato non dovuto, la legittimazione alla ripetizione sarebbe spettata al mandante, non alla mandataria che aveva materialmente eseguito il versamento.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo erronea la qualificazione del pagamento come indebito o privo di causa operata dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata viene cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte afferma che il pagamento eseguito dalla società doveva essere valutato alla luce del mandato ricevuto dalla società finanziaria e che l'istituto dell'adempimento del terzo non è incompatibile con rapporti di rappresentanza o di mandato. Ne deriva che la sola esistenza di un mandato non basta a fondare la ripetizione dell'indebito, e che l'eventuale iniziativa restitutoria spetta, in linea di principio, al mandante e non al mandatario che abbia operato in sua esecuzione.
Norme richiamate
È invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di norme di diritto sostanziale.
L'adempimento del terzo non è ontologicamente incompatibile con la rappresentanza o il mandato; il pagamento eseguito dal mandatario per conto del mandante non è, per ciò solo, pagamento sine causa.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta simulazione dell'operazione di finanziamento e dell'ordine di pagamento.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della simulazione verso i terzi.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'azione dei creditori e dei terzi nella simulazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della simulazione.
Richiamato per affermare che il solvens può legittimamente assumere la veste di rappresentante.
Richiamato per affermare che il solvens può legittimamente assumere la veste di mandatario.
Massime di principio
- L'adempimento dell'obbligo altrui non è escluso dalla circostanza che il pagamento sia eseguito da un soggetto che agisca quale mandatario o rappresentante del debitore: mandato e rappresentanza sono compatibili con il pagamento del terzo ex art. 1180 c.c.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito non è sufficiente affermare che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal beneficiario; occorre individuare correttamente il rapporto causale che ha giustificato il versamento, compreso l'eventuale mandato conferito da un terzo.
- Quando un pagamento è eseguito dal mandatario in nome e per conto del mandante, la legittimazione ad agire per la restituzione delle somme non dovute spetta in via principale al mandante, non al mero esecutore materiale del pagamento.
- La qualificazione di un pagamento come sine causa è erronea se il versamento trova giustificazione nel mandato ricevuto per eseguire l'operazione nell'interesse e in rappresentanza del mandante.
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