Cassazione Civile, Ordinanza n. 06078/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il responsabile della compliance di un istituto di credito, destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 70.000 irrogata dalla Banca d'Italia per carenze nei controlli interni e nelle procedure di conformità con riguardo al fenomeno dei c.d. "finanziamenti baciati", ha proposto opposizione davanti alla Corte d'appello e poi ricorso per cassazione. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione del principio di legalità e delle norme del TUB e della normativa di vigilanza, sostenendo che la Banca d'Italia non potesse sanzionare il responsabile della compliance per violazioni di natura prudenziale; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del principio del ne bis in idem, assumendo che la medesima condotta fosse stata già sanzionata dalla Consob; 3) violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981, lamentando che la misura della sanzione non avesse considerato le sue condizioni economiche e patrimoniali personali; 4) violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e dell'art. 145 TUB, assumendo la tardività della contestazione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sanzione Banca d'Italia e quella Consob si riferivano a fatti e finalità diverse: la prima attinente ai controlli interni e al rischio/stabilità patrimoniale, la seconda alla trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non ha specificamente confrontato la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e non ha dimostrato l'identità del fatto sanzionato. Ha rigettato il terzo motivo rilevando che il giudice dell'opposizione deve commisurare la sanzione entro i limiti edittali valutando globalmente la gravità del fatto, senza vincoli a parametri fissi né obbligo di ridurre la pena per le condizioni personali dell'opponente quando la misura sia congrua e motivata. Ha rigettato il quarto motivo affermando che, per le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, il termine di 90 giorni decorre dall'apposizione del visto del direttore centrale/capo competente, momento che segna la conclusione della fase di accertamento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate in ambito bancario; nel caso concreto è stato correttamente utilizzato come rimedio introdotto dal sanzionato
attribuiscono alla Banca d'Italia poteri di vigilanza regolamentare in tema di contenimento del rischio, controlli interni, sana e prudente gestione e stabilità patrimoniale
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 58 del 1998
delineano un sistema di controllo duale tra Banca d'Italia e Consob, con competenze distinte e non sovrapponibili
art. 16 regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007
disciplina la funzione di controllo di conformità degli intermediari nel quadro dei servizi di investimento
art. 4 disposizioni di vigilanza in materia di conformità (compliance) della Banca d'Italia del 10 luglio 2007
definisce la funzione compliance come presidio volto a prevenire la violazione di norme applicabili alla banca
la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto concreto entro i limiti edittali, valutando gli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti
il termine di 90 giorni per la contestazione decorre, nel procedimento sanzionatorio bancario, dal momento in cui l'accertamento si perfeziona con il visto del direttore competente
richiamato dal ricorrente in tema di legalità della sanzione amministrativa
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della doglianza sul ne bis in idem e sulla tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della doglianza sul giusto processo e sul ne bis in idem
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di vigilanza sugli intermediari finanziari, la Banca d'Italia e la Consob operano su piani distinti: la prima presidia rischio, controlli interni, stabilità patrimoniale e sana gestione; la seconda trasparenza, correttezza e tutela dell'investitore. Quando gli addebiti riguardano ambiti diversi, non vi è identità del fatto sanzionato.
- Il principio del ne bis in idem non è violato se i due procedimenti amministrativi riguardano condotte solo apparentemente sovrapponibili ma in realtà diversamente tipizzate, funzionali alla tutela di beni giuridici differenti e ricostruite in modo autonomo dal giudice di merito.
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice deve verificare la congruità della misura entro i limiti edittali e commisurarla alla gravità concreta del fatto, senza essere vincolato a schemi rigidi di proporzionalità né tenuto a una particolare riduzione per le condizioni soggettive dell'opponente se la motivazione dà conto dei parametri legali.
- Per le sanzioni amministrative della Banca d'Italia, il termine decadenziale per la contestazione/notifica decorre dal perfezionamento dell'accertamento, che coincide con l'apposizione del visto dell'organo competente a suggellare la valutazione complessiva degli elementi dell'illecito.
- In sede di legittimità, le censure che si limitino a riproporre in modo generico le contestazioni già disattese dal giudice di merito, senza un puntuale confronto con la motivazione impugnata e con la specifica ricostruzione dei fatti, sono inammissibili o comunque destinate al rigetto.
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