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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31208/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte d'appello sostenendo, in sostanza, che le offese rivolte ai pubblici ufficiali non sarebbero state percepite da altre persone. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura è manifestamente infondata perché la motivazione di merito descrive in modo logico espressioni pronunciate ad alta voce sulla pubblica via e percepite da un'ampia platea di ascoltatori.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice per l'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ne conferma indirettamente la sussistenza nel caso concreto, ritenendo infondata la doglianza sulla percezione delle offese da parte di terzi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ai fini della configurabilità del fatto rileva che le espressioni offensive siano state proferite in presenza di più persone o comunque in modo percepibile da una platea di ascoltatori, secondo una motivazione logica del giudice di merito.
  • Una censura in cassazione che si limiti a contestare la percezione delle offese da parte di terzi è manifestamente infondata se la sentenza di merito ha spiegato in modo coerente che le frasi erano state pronunciate ad alta voce in luogo pubblico e percepite da più persone.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacce
RamiDelitti contro la persona

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