Cassazione Penale, Sentenza n. 38151/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna (anni 5, mesi 3 di reclusione e euro 1.200,00 di multa) per i reati di rapina e lesioni. Il ricorrente deduce: (1) errata qualificazione del fatto e mancata riqualificazione in furto con strappo (artt. 628 e 624-bis c.p.), sostenendo che la violenza sarebbe stata limitata alla cosa e le lesioni siano effetti riflessi; (2) vizi nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze (contestazione della recidiva, mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di tenue entità ex art. 62 n.4, richiesta di applicazione dell'attenuante speciale di rapina dopo la sentenza Corte Costituzionale n.86/2024, e doglianza sull'aumento per continuazione); (3) vizio per rigetto della richiesta di abbreviato condizionato con acquisizione dell'esame della persona offesa (art. 438 c.p.p.) per presunte discrasie nelle dichiarazioni della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come rapina, ritenendo che la violenza, essendo finalisticamente diretta a neutralizzare la resistenza della vittima nel caso di un bene aderente al corpo (catenina), integri la rapina e non si risolva in un semplice furto con strappo. Secondo motivo: in parte aspecifico/non consentito e in parte infondato; la recidiva è stata correttamente applicata in base alla progressione criminosa e alle modalità della condotta; la circostanza attenuante per danno di tenue entità è stata esclusa a seguito della valutazione complessiva del pregiudizio (anche affettivo) subito dalla vittima; l'attenuante speciale di rapina prevista dalla Corte Costituzionale n.86/2024 non è applicabile perché mancano i presupposti di lieve entità del fatto; l'aumento per continuazione è stato ritenuto congruo e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Terzo motivo: manifestamente infondato; il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato è corretto poiché il giudice deve valutare ex ante la novità e la decisività della prova richiesta e, al momento della decisione, il materiale probatorio appariva completo e coerente. Conseguentemente la sentenza di appello è confermata nei punti impugnati.
Norme richiamate
La condotta violenta finalisticamente diretta a neutralizzare la resistenza della persona configura il reato di rapina; la violenza svolta su un bene aderente al corpo può coinvolgere la persona e integra la rapina.
Il ricorso invocava la riqualificazione in furto con strappo, ma la Corte ha ritenuto che le modalità dimostrate non fossero riconducibili al furto con strappo quando la violenza è diretta anche alla persona.
L'attenuante per danno di tenue entità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, economico e non economico; se il danno complessivo non risulta di speciale tenuità l'attenuante non si applica.
Citato tra le norme rilevanti nella discussione sulle circostanze e il trattamento sanzionatorio; la valutazione delle circostanze è rimessa al giudice di merito.
Regola la continuazione; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione dell'aumento di pena per reati continuati, purché motivata e proporzionata.
Rilevante nella determinazione della pena e del cumulo/criteri di individualizzazione; utilizzato nel ragionamento sul trattamento sanzionatorio complessivo.
La valutazione sull'ammissibilità dell'abbreviato condizionato si effettua ex ante: il giudice valuta la novità e la decisività della prova richieste alla luce degli elementi conoscibili al momento della decisione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 86/2024
Ha introdotto possibilità di attenuazione della pena per rapina di lieve entità; tuttavia l'applicazione richiede un giudizio complessivo di lieve entità della condotta (mezzi, modalità, danno), non ricorrente nel caso esaminato.
Massime di principio
- Quando l'azione è finalisticamente diretta a neutralizzare la resistenza della vittima (anche se il bene è aderente al corpo), la fattispecie è quella della rapina e non del furto con strappo.
- L'attenuante per danno di tenue entità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva degli effetti non economici: il valore economico ridotto del bene da solo non basta.
- La nuova attenuante introdotta dalla Corte Costituzionale per la rapina (sent. 86/2024) è applicabile solo se la condotta risulta nel complesso di lieve entità rispetto a mezzi, modalità e danno.
- Il riconoscimento della recidiva dipende dalla valutazione della progressione criminosa e delle modalità della condotta; per contrastarla in sede di impugnazione occorre documentare concretamente distanza temporale, natura diversa dei reati o segni di riabilitazione.
- L'aumento di pena per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena risultante è prossima al minimo, la motivazione richiesta può essere più sintetica, ma deve comunque essere non contraddittoria e proporzionata.
- Il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato va sindacato sulla base di ciò che era conoscibile ex ante: per ottenere l'ammissione è necessario dimostrare al momento della richiesta che la prova richiesta fosse nuova e decisiva.
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