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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03169/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma (01/04/2025) deducendo: 1) vizio di motivazione, travisamento della prova e carenza probatoria rispetto alla condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva; in particolare contesta che la condotta distrattiva attribuita deriverebbe da mere risultanze formali di bilancio (differenza minima di 2.379,40 euro) giustificabile con spese ordinarie non documentate, e denuncia errori circa la qualificazione della societa' cancellata dal Registro (la Esse s.r.l. e non la fallita SAAC) con riguardo alla dazione di 1.140.000 euro tramite fattura inesistente e alla distrazione di 315.789,50 euro tramite prelievi/bonifici a favore di società e soggetti collegati; lamenta inoltre l'omessa valutazione delle testimonianze (curatore) e l'inidoneità della fattura a provare un effettivo pagamento. 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo), con critica generica alla motivazione circa la sussistenza della volontà dolosa nell'aver sottratto risorse alla fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (e in parte al limite dell'inammissibilità). Ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e la rideterminazione della pena in sede di appello (due anni di reclusione), nonché la riduzione delle pene accessorie fallimentari e la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 cod. pen.; ha altresì confermato l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B). La Corte ha ritenuto legittimo l'uso del bilancio come elemento probatorio ove intrinsecamente attendibile, ha ritenuto non decisivo il travisamento relativo alla cancellazione della Esse s.r.l. e ha valorizzato plurimi indici di fraudolenza (assenza di giustificazione economico-fattuale, operazioni cartolari, pagamenti a società collegate e familiari, tempistica in prossimità dello stato di dissesto) ai fini della prova sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo; il secondo motivo (sull'elemento psicologico) è stato giudicato genericamente formulato e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    Norma citata in relazione alla interdizione dai pubblici uffici: la Corte d'appello ha revocato tale misura accessoria nella determinazione della pena.

  • art. 2710 cod. civ.

    Riferimento al principio secondo cui i libri e le scritture contabili costituiscono presunzione di attendibilità: la Cassazione conferma che il bilancio può valere come prova della precedente disponibilità dei beni non rinvenuti se intrinsecamente attendibile, ma la sua affidabilità non puo' essere data per presunta e deve essere verificata dal giudice.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021 (Mantella)

    Conferma che il bilancio, se redatto conformemente alle prescrizioni, può costituire fondamento della prova della precedente disponibilità dei beni.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018 (Be.Ma s.r.l.)

    Segnala l'esigenza che l'affidabilità dei bilanci non sia presunta ma oggetto di specifica valutazione del giudice; non contraddice l'uso probatorio del bilancio se quest'ultimo è esaminato e ritenuto attendibile.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021 (Amorello)

    Sottolinea l'importanza degli 'indici di fraudolenza' (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricezione di pagamenti senza prestazioni) per dimostrare l'elemento oggettivo e il dolo generico nella bancarotta fraudolenta distrattiva.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)

    Indica i criteri per valutare la concreta pericolosità del fatto distrattivo, valorizzando fattori come la condizione patrimoniale dell'impresa, le cointeressenze dell'amministratore e l'irriducibile estraneità delle operazioni rispetto alla normale gestione.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 e Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014

    Rv. 277758 - 01; Rv. 258774 - 01

    Principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è efficace in cassazione solo se l'errore individuato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio o a rendere illogica la motivazione, nel rispetto del principio di devolutum e della intangibilità della valutazione di merito.

Massime di principio

  • Il bilancio societario può costituire prova della precedente disponibilità di beni non rinvenuti solo se il suo valore probatorio è accertato dal giudice e ritenuto intrinsecamente attendibile: non è una presunzione automatica.
  • La scarsa entità numerica di quanto risultato mancante in bilancio non esclude automaticamente la bancarotta fraudolenta distrattiva se è dimostrata la precedente disponibilità e sussistono altri indici di distrazione.
  • Il travisamento formale di singoli dati della sentenza (es. quale società sia stata cancellata dal Registro) è rilevante in Cassazione soltanto se dimostra di aver disarticolato l'intero ragionamento probatorio; errori non decisivi non comportano annullamento.
  • In tema di bancarotta distrattiva, la prova può essere basata su documentazione bancaria (estratti conto, bonifici, prelievi) e sul complesso degli elementi che mostrano l'assenza di giustificazione economico-funzionale delle operazioni (pagamenti a societa' collegate, fatture inesistenti, operazioni cartolari).
  • Gli 'indici di fraudolenza' (operazioni cartolari, trasferimenti a societa' riconducibili all'amministratore, tempistica prossima al dissesto) sono strumenti essenziali per accertare sia l'elemento oggettivo sia il dolo generico nella bancarotta fraudolenta.
  • Contestazioni generiche sull'elemento psicologico senza specifiche argomentazioni e senza indicazione di elementi probatori contrari sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • La testimonianza del curatore e altri elementi istruttori devono essere valutati nel loro insieme: l'assenza di una giustificazione economica per pagamenti rilevanti può supplire alla mancanza di fatture formali ai fini della prova della distrazione.

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