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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (marijuana) e di coltivazione di diverse piante di cannabis ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: I) che la coltivazione domestica fosse giustificata da una necessità terapeutica (il ricorrente assumeva cannabis per lenire il dolore da grave polineuropatia) e dunque la condotta non sarebbe penalmente rilevante; II) che andasse applicata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (esclusione della rilevanza penale per minima offensività/uso personale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché essenzialmente attaccava questioni di merito senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito e in modo aspecifico. Ha confermato il criterio dei giudici di merito secondo cui il notevole quantitativo di cannabis sequestrato (oltre 2 kg) è incompatibile con un uso esclusivamente personale e terapeutico e quindi esclude l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, ritenendo assente il requisito della minima offensività. Di conseguenza il provvedimento impugnato è sostanzialmente confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma che sanziona la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti; applicata per dichiarare la responsabilità dell'imputato per possesso e coltivazione di cannabis.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, quinto comma

    Prevede l'ipotesi di esclusione della rilevanza penale per condotte di minima offensività (es. uso personale in quantità e modalità compatibili). La Corte ha ritenuto che tale ipotesi non fosse applicabile perché uno degli indici previsti (quantitativo rilevante) risultava incompatibile con la minima offensività.

  • Disposizioni per l'attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma sull'impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché non ha rispettato i requisiti di specificità e di confronto con le motivazioni dei giudici di merito richiesti per la valutazione di legittimità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 9892 del 28/01/2014, Rv. 259352) e Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamate per il principio che, se uno degli indici che caratterizzano la minima offensività (quantità, mezzi, modalità, circostanze) risulta negativamente determinante, le altre considerazioni non incidono sul giudizio di applicabilità dell'esclusione di rilevanza penale; e per ribadire i principi relativi all'inammissibilità del ricorso e alle conseguenze sanzionatorie.

Massime di principio

  • La quantità e il contesto del possesso sono determinanti: quantitativi rilevanti (es. oltre qualche centinaio di grammi fino a chilogrammi) rendono difficile valorizzare una giustificazione basata sul solo uso personale o terapeutico.
  • La deduzione di necessità terapeutica richiede prove concrete: prescrizioni mediche, documentazione clinica e congruenza tra dosi/prescrizioni e quantità trovata; senza ciò la tesi terapeutica difficilmente convince i giudici.
  • L'ipotesi del quinto comma dell'art. 73 (esclusione per minima offensività) è applicabile solo se tutti gli indici indicati dalla legge (quantità, mezzi, modalità, circostanze) risultano compatibili con un'offensività minima; il riscontro negativo di anche uno di essi può escludere l'operatività della norma.
  • In Cassazione il ricorso deve affrontare specificamente le argomentazioni dei giudici di merito: censure generiche o essenzialmente di merito, senza confronto con le motivazioni, espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
  • Rischio di sanzioni: l'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende) se non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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