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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19313/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimedi risarcitori per presunte violazioni dell'art. 3 CEDU (trattamento inumano o degradante) relative a diversi periodi di detenzione, tra cui periodi antecedenti al 12 aprile 2023 e il periodo 12 aprile 2023 - 29 aprile 2024 presso la Casa circondariale di Genova-Marassi. Contestazioni riferite a sovraffollamento, spazio pro capite insufficiente, una sola ora d'aria al giorno, carenze strutturali (riscaldamento, impianto elettrico), assenza di palestra, problemi sanitari e documentazione medica.

La decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo e il ricorso in cassazione è stato dichiarato infondato e rigettato. Per i periodi antecedenti all'attuale esecuzione (ultime detenzioni cessate nel 2021) la domanda è stata ritenuta inammissibile perché intercorreva un intervallo superiore a sei mesi tra la precedente detenzione e l'odierna esecuzione, ostando all'azionabilità davanti al magistrato di sorveglianza. Per il periodo 12.4.2023-29.4.2024 il Tribunale ha ritenuto infondate le censure: molte questioni sollevate in sede di reclamo erano nuove rispetto all'istanza iniziale (quindi precluse in sede di reclamo impugnatorio) e, quanto alle contestazioni valutabili, la documentazione e gli accertamenti hanno mostrato che lo spazio pro capite non è sceso sotto i 3 mq, è stata assicurata assistenza sanitaria h24, apertura delle celle per 8 ore al giorno e attività lavorative/riabilitative, sicché non è configurabile violazione dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35

    Regola la possibilità di proporre reclamo e rimedi per detenuti: il Tribunale ricorda i limiti temporali e la disciplina sull'azione risarcitoria relativa a periodi di detenzione passati rispetto all'esecuzione in corso

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-ter

    Previsione dell'azione davanti al magistrato di sorveglianza per rimedi risarcitori; la giurisprudenza richiede che, per periodi pregressi, l'azionabilità davanti al magistrato è ammessa solo se non sussiste un iato temporale rilevante (qui valutato sul parametro dei sei mesi)

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; nel caso il Tribunale ha valutato che le censure nuove non potevano essere predisposte per la fase impugnatoria

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3

    Parametro sostanziale adottato per valutare la configurabilità di trattamento inumano o degradante: la sentenza applica i criteri consolidati (spazio pro capite, assistenza sanitaria, ore di apertura delle celle, attività trattamentali) e riconosce l'effetto compensativo di fattori organizzativi

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13

    Richiamata nella ricostruzione generale dei diritti fondamentali, ma la decisione si focalizza sull'art. 3 per la valutazione delle condizioni detentive

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma processuale che autorizza la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Per ottenere un indennizzo per violazioni dell'art. 3 CEDU relative a periodi di detenzione pregressi bisogna rispettare i termini e le condizioni di azionabilità: se tra il periodo pregresso e l'attuale esecuzione intercorre un iato superiore a sei mesi, la domanda davanti al magistrato di sorveglianza può risultare inammissibile.
  • Non è possibile ottenere la riparazione nella forma della riduzione di pena per pregiudizi subiti in esecuzioni penali concluse o totalmente slegate dall'esecuzione in corso; il rimedio adeguato è normalmente di natura monetaria entro i termini stabiliti dalla legge.
  • In sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza è preclusa la proposizione di questioni nuove non sollevate nel primo grado: il procedimento è impugnatorio e devolutivo, perciò il ricorso deve attenersi all'oggetto e ai motivi già dedotti nell'istanza originaria.
  • La valutazione della lesione dell'art. 3 CEDU è complessiva e bilancia fattori negativi (sovraffollamento, spazio pro capite, ore d'aria) con fattori compensativi (assistenza sanitaria, apertura delle celle, attività lavorative/riabilitative). La presenza di fattori compensativi può escludere la configurabilità di trattamento inumano o degradante.
  • La documentazione probatoria rilevante (relazioni carcerarie, cartelle mediche, dati sullo spazio pro capite e sull'organizzazione delle attività) deve essere prodotta e resa valutabile già nelle fasi iniziali; allegare prove nuove in sede di reclamo può portare alla loro inammissibilità.
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso se i motivi appaiono deboli o procedimentalmente preclusi.

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