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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9419/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) nullità assoluta della citazione a giudizio in primo grado (ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen.) per avere, dopo la notifica fuori termine del decreto di citazione, la rinnovazione della citazione senza che l'imputato fosse regolarmente avvisato della nuova udienza; 2) erronea applicazione della normativa sulla ricettazione (art. 648 cod.pen.), sostenendo che i giudici di merito non avevano valutato la possibile riconducibilità del fatto all'ipotesi di incauto acquisto di cui all'art. 712 cod.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto insussistente la nullità perché l'imputato era comparso personalmente all'udienza del 7 ottobre 2020 e aveva chiesto il rito abbreviato: la comparizione personale ha sanato qualsiasi vizio della notificazione. Sul secondo profilo ha ritenuto il motivo generico: l'art. 712 cod.pen. (incauto acquisto) richiede la ricostruzione delle modalità di acquisizione, elementi che non erano stati forniti dall'imputato né nelle indagini né in udienza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen., il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata (depositata il 27 gennaio 2023).

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Norma richiamata quale base formale del motivo di impugnazione (nullità della citazione). La Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio sia stato sanato dalla comparizione personale dell'imputato, rendendo il dedotto vizio inidoneo a fondare il ricorso.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Richiamato come norma che consente la declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o non adeguatamente motivati; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 648 cod.pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; il ricorrente contestava l'applicazione di tale norma sostenendo che il fatto poteva rientrare nell'ipotesi di incauto acquisto. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna base fattuale adeguata per sostituire la qualificazione.

  • art. 712 cod.pen.

    Norma che disciplina l'incauto acquisto (rilevante perché comporta responsabilità colposa anziché dolosa). La Corte ha interpretato che l'ipotesi richiede la ricostruzione delle modalità di acquisto/ricezione e non può essere invocata in modo generico senza riferire fatti concreti.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e agli obblighi di versamento alla Cassa delle ammende in caso di improcedibilità o inammissibilità. Applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00.

  • art. 173-bis disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla modalità di esposizione e riassunto dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per sinteticamente riassumere e raggruppare i motivi proposti.

Massime di principio

  • La comparizione personale dell'imputato in udienza può sanare difetti di notifica relativi alla citazione a giudizio: la presenza volontaria produce l'effetto di eliminare la nullità quando è dimostrabile che l'imputato ha effettivamente partecipato e tratto vantaggio dalla presenza in udienza.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e sostenuti da elementi fattuali e giuridici: censure generiche o prive di ricostruzione fattuale sono dichiarate inammissibili.
  • Per far valere l'ipotesi di incauto acquisto (art. 712 c.p.) è necessario fornire una ricostruzione dettagliata delle modalità di acquisto o ricezione del bene; l'esistenza di tale causa di esclusione della responsabilità non può essere semplicemente invocata senza elementi probatori.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di motivi manifestamente infondati, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con valutazione equitativa dell'importo.
  • Quando si propone ricorso per nullità di notificazione è opportuno documentare sia la sequenza delle notifiche sia ogni atto successivo (comparizione, richieste processuali) che possa dimostrare l'effetto o la sanatoria del vizio; l'assenza di tale documentazione rende il motivo debole.
  • La distinzione tra reato doloso (ricettazione, art. 648 c.p.) e responsabilità colposa (incauto acquisto, art. 712 c.p.) è essenzialmente fattuale: il giudice deve esaminare le modalità di condotta e la conoscenza/sospetto dell'illiceità per qualificare correttamente il fatto.

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