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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11089/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente contestava: 1) mancata autonoma valutazione dei presupposti cautelari da parte del Gip; 2) insufficiente e non corroborata utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Antonio Vincenzo Cianci e travisamento delle intercettazioni (episodi del furto dei cavalli e intervento per controversia sentimentale); 3) carenza probatoria in ordine all'aggravante delle armi rispetto alla disponibilità da parte del sodalizio; 4) inesistenza o non attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a dimostrare l'incidenza di un presunto vizio sull'esito cautelare. Sul secondo motivo ha confermato che le dichiarazioni del collaboratore sono state valutate come intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni (intercettazioni e fatti contestuali), idonee a costituire gravi indizi di colpevolezza nella sede cautelare. Sul terzo motivo ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la rilevanza di fatti e conversazioni che mostrano disponibilità e uso di armi in funzione del sodalizio. Sul quarto motivo ha richiamato il principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso e l'assoluta adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo non dimostrato il recesso o l'allontanamento dall'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame ex art. 309; qui richiamata quale strada procedurale attraverso la quale il Tribunale ha confermato la misura cautelare disposta dal Gip.

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata che, per tale reato, produce una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 275 c.p.p.

    Normativa richiamata in relazione alla presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (nuovo testo dopo la novella): la Corte ha ritenuto che, con riferimento a mafie "storiche" come la Sacra Corona Unita, la presunzione non venga superata dal mero decorso del tempo senza evidente prova di recesso.

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina degli indizi. La Corte ricorda che la nozione di indizio è ampia e comprende anche dichiarazioni accusatorie, che in sede cautelare devono valere per il grado di probabilità richiesto.

  • art. 192 c.p.p. (commi terzo e quarto)

    Regole sulla chiamata in correità; la pronuncia richiama che le dichiarazioni di coimputati/coindagati possono costituire "elemento di prova" se intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri esterni idonei a individuare il soggetto imputato.

  • art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Riferimento alla pericolosità e alle esigenze cautelari: il giudice può ritenere sussistente la pericolosità special-preventiva sulla base dell'inserimento stabile dell'indagato nel gruppo e dell'assenza di elementi che dimostrino il suo allontanamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma per la liquidazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In casi di associazione mafiosa (art. 416-bis) sussiste una presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari e l'adozione della custodia in carcere è generalmente considerata adeguata; per superarla il difensore deve fornire elementi concreti che dimostrino il recesso o l'assenza di pericolosità attuale.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, coindagati o coimputati possono costituire gravi indizi in sede cautelare solo se ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni specifici e individualizzanti; la valutazione della loro attendibilità richiede analisi della precisione, coerenza, spontaneità e dei rapporti fra dichiarante e chiamati in correità.
  • L'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione fatta dal giudice di merito costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice e sindacabili in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza.
  • La qualifica dell'associazione come "mafia storica" incide sulla rilevanza temporale: il decorso del tempo pesa meno nel superamento delle esigenze cautelari rispetto ad associazioni meno strutturate o di recente formazione.
  • Per far valere la mancata sussistenza dell'aggravante 'natura armata' è necessario contestare in modo specifico l'esistenza di elementi che dimostrino la disponibilità o l'uso delle armi in funzione del sodalizio; conversazioni, acquisti e episodi di uso concreto di armi possono costituire riscontri idonei.
  • La doglianza per mancanza di "autonoma valutazione" del Gip deve essere motivata dimostrando in che modo l'assenza di tale valutazione avrebbe concretamente modificato l'esito della misura; la mera contestazione formale della tecnica di redazione non è sufficiente.

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