Cassazione Civile, Ordinanza n. 10004/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti non inerenti ex art. 109 TUIR. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione: secondo il giudice regionale, le spese per l'acquisto di materiale edile sostenute nel 2005 non erano costi di esercizio inerenti perché l'attività edilizia sarebbe iniziata solo nel 2006; al più, andavano considerate rimanenze di magazzino. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; con il secondo motivo, violazione degli artt. 108 e 109 TUIR per avere la CTR escluso l'inerenza dei costi senza considerare che si trattava di spese preparatorie di un'attività imprenditoriale già programmata e avviata sul piano organizzativo e finanziario, con riflessi anche IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'omesso esame di una questione meramente processuale non integra vizio di omessa pronuncia, e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia applicato una nozione troppo restrittiva di inerenza, fondata sulla sola coincidenza temporale tra costo e avvio operativo dell'attività, senza verificare se le spese fossero funzionali a un'iniziativa economica concretamente programmata e già in fase di avvio.
Norme richiamate
Il requisito dell'inerenza non richiede necessariamente che il costo sia correlato a ricavi già conseguiti nel medesimo periodo d'imposta; sono deducibili anche spese sostenute in funzione di un'attività futura, purché strumentali a un'iniziativa economica effettivamente programmata e non meramente ipotetica.
Richiamato dalla ricorrente come norma sui componenti negativi; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione specifica di tale articolo, ma lo considera nel contesto della deducibilità dei costi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per omessa pronuncia non è fondata quando riguarda una questione puramente processuale e non una domanda o eccezione di merito.
Il vizio di omessa pronuncia presuppone il mancato esame di domande o eccezioni di merito; non basta l'omesso esame di questioni processuali.
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Menionata solo per l'istanza di sospensione finalizzata alla definizione agevolata; la decisione non ne trae principi sostanziali.
Citato dalla difesa della società in memoria come profilo fattuale esterno; non rileva come ratio decidendi della decisione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le questioni puramente processuali: il mancato esame di una questione processuale può semmai integrare un diverso vizio della decisione, ma non nullità per omessa pronuncia.
- Ai fini della deducibilità fiscale, il requisito dell'inerenza va valutato in termini funzionali e non solo cronologico-contabili: sono deducibili anche costi sostenuti nella fase preparatoria o di avvio di una futura attività, se risultano strumentali a un progetto imprenditoriale concretamente programmato.
- La mera circostanza che al momento del sostenimento del costo l'attività tipica non sia ancora operativa non esclude di per sé l'inerenza, ove la spesa sia finalizzata alla creazione delle condizioni necessarie per l'esercizio futuro dell'impresa.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve confrontarsi con le allegazioni della parte circa la concreta programmazione dell'attività futura e non può limitarsi a negare la deducibilità per il solo fatto che il costo precede l'avvio operativo.
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