Cassazione Penale, Sentenza n. 33795/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all\'aggravante prevista dall\'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.: sosteneva che il denaro sottratto (euro 499,75) non fosse parte integrante del furgone, che il veicolo era stato regolarmente chiuso e parcheggiato e che la qualificazione come cosa "esposta alla pubblica fede" non poteva essere estesa sulla base delle mansioni lavorative della persona offesa (addetta al ritiro, rifornimento e manutenzione dei distributori), senza travalicare la ratio dell\'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si \'estinse per remissione di querela\'. La Corte ha richiamato la riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha modificato la procedibilità di talune ipotesi di furto aggravato) e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 24246/2024) secondo cui la remissione di querela, intervenuta e accettata in pendenza del ricorso e prima del giudicato, determina l\'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità. Per legge il ricorrente \'è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
furto aggravato (n.2: con violenza sulle cose; n.7: quando l\'oggetto del furto è esposto alla pubblica fede)
La Corte d\'appello aveva ritenuto sussistente l\'aggravante n.7; il ricorrente contestava la sua applicazione sostenendo che il denaro non fosse parte integrante del veicolo né lasciato all\'interno per esigenze che giustifichino l\'aggravante
Codice Penale, art. 624 (modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
nuovo terzo comma dell\'art. 624 c.p.
La riforma ha previsto che alcune ipotesi di furto aggravato, tra cui quelle con oggetto esposto alla pubblica fede, siano procedibili a querela: la procedibilità diviene quindi condizionata alla querela per tali ipotesi
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la disciplina della procedibilità per alcune ipotesi di furto aggravato rendendole perseguibili a querela
Sezioni Unite, sentenza n. 24246 del 25/02/2024 (Chiasserini, Rv. 227681)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo
Codice Penale, art. 99, comma 4
La corte di merito aveva ritenuto sussistente la recidiva qualificata come aggravante, poi compensata con le attenuanti generiche; la Cassazione ha comunque annullato per estinzione del reato
Codice di Procedura Penale, art. 340, comma 4
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se la persona offesa remette la querela e tale remissione è accettata in pendenza del giudizio di cassazione, il reato si estingue e la Cassazione deve dichiararlo, anche se il ricorso verte su questioni di merito
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022, occorre sempre verificare se l\'ipotesi di furto aggravato rientri tra quelle procedibili a querela (per esempio quando l\'oggetto è esposto alla pubblica fede); la procedibilità condizionata alla querela può determinare l\'estinzione del reato in caso di remissione
- L\'aggravante n.7 (cosa esposta alla pubblica fede) richiede elementi concreti che dimostrino l\'effettiva esposizione o integrazione dell\'oggetto con il veicolo: non è sufficiente riportare generiche mansioni lavorative della vittima senza provarne la rilevanza ai fini della disciplina dell\'aggravante
- Il difensore che contesta l\'aggravante dovrebbe focalizzarsi su fattori materiali (stato del veicolo, modalità di custodia, natura dell\'oggetto trafugato) e non solo su valutazioni di prudenza o abitudini della vittima
- In presenza di remissione di querela, le parti e il difensore devono assicurarsi che la remissione sia formalmente accettata e depositata tempestivamente, perché produca l\'effetto estintivo prima del giudicato
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