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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16441/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrandino era stato condannato dal Tribunale di Foggia per detenzione ai fini di vendita di oltre 2.400 supporti (CD/DVD) privi del contrassegno SIAE e per il reato di ricettazione. Ha impugnato la sentenza d'appello (sentenza n. 4144/2022) articolando quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dei principi eurounitari espressi nella sentenza CGCE "Schwibbert" relativamente alla compatibilità della normativa sul contrassegno SIAE; 2) omessa motivazione sulla prova che i supporti contenevano opere protette dal diritto d'autore; 3) mancata individuazione del tempus commissi delicti per la ricettazione (sostenendo che il momento rilevante sarebbe la produzione dei supporti e non il sequestro); 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare: sul primo motivo ha ritenuto la sentenza Schwibbert irrilevante perché i fatti contestati sono del 20 febbraio 2015, cioè successivi alla comunicazione nazionale e al dPCM 31/2009 (21/04/2009) che hanno reso nuovamente opponibile l'obbligo del contrassegno SIAE ai privati; sul secondo motivo lo ha ritenuto generico e pertanto inammissibile; il terzo motivo è stato giudicato meramente congetturale e privo di elementi concreti idonei a sovvertire la valutazione di merito circa il dies criminis della ricettazione (la Corte ha confermato che il momento rilevante è quello in cui l'imputato ha ricevuto la merce messa in vendita); il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata sollevata in sede di gravame e perché la difesa non ha dimostrato l'impossibilità di sollevare prima l'eccezione dopo le modifiche normative e le pronunce costituzionali; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 633 del 1941

    art. 171-ter, comma 1, lett. c)

    Prevede la punibilità per la detenzione per la vendita di supporti contenenti opere protette privi del contrassegno SIAE. La Corte ha ritenuto applicabile la norma ai fatti accertati nel 2015 dopo la comunicazione nazionale e il dPCM 31/2009 che ha reintrodotto l'opponibilita del contrassegno ai privati.

  • codice penale

    Definisce il reato di ricettazione (ricevere o acquistare cose provenienti da delitto). La Corte ha chiarito che il dies criminis della ricettazione è il momento della ricezione della merce da parte dell'imputato, non la produzione dei supporti.

  • codice penale

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il motivo relativo a tale causa di non punibilità non era stato dedotto in sede di gravame e che la difesa non ha motivato perché non poteva essere sollevato anteriormente, per cui il rilievo in cassazione è inammissibile.

  • dPCM n. 31 del 2009

    entrato in vigore il 21 aprile 2009

    Atto nazionale che ha reso nuovamente opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE; la Corte ha usato tale data per escludere l'applicazione dei principi Schwibbert ai fatti del 2015.

  • Corte costituzionale

    Ha inciso sulla applicabilità dell'art. 131-bis e sui minima edittali che riguardano la tenuità; la Corte di cassazione ha però ritenuto incompleta la deduzione difensiva perché la questione non era stata sollevata in appello.

  • Corte di giustizia delle Comunità Europee

    Principio secondo cui l'obbligo nazionale di contrassegno per supporti non notificato alla Commissione europea può essere inapplicabile nei confronti dei privati; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza irrilevante per fatti posteriori alla notifica e al dPCM 2009.

  • Corte di cassazione

    Sez. III, 29 maggio 2008, n. 21578

    Giurisprudenza richiamata sulla inapplicabilità dell'obbligo di contrassegno nei confronti dei privati in mancanza di notifica; citata a confronto dalla Corte che però ha distinto la fattispecie temporale del caso concreto.

  • Corte di cassazione

    Sez. VII, 19 aprile 2023, n. 42737 (ord.)

    Richiamata per confermare la punibilità delle condotte poste in essere dopo la comunicazione nazionale e il dPCM 2009.

  • Corte di cassazione

    Sez. II, 9 dicembre 2020, n. 35033

    Richiamata in tema di onere della difesa nel sollevare in tempo utile la questione relativa all'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto che la mancata tempestiva deduzione impedisca la sua prima proposizione in cassazione.

Massime di principio

  • I principi della CGCE (es. sentenza Schwibbert) sull'inapplicabilità di obblighi non notificati operano solo per fatti anteriori alla notifica o fintanto che lo Stato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione; se lo Stato ha successivamente comunicato e regolamentato la materia (es. dPCM), la normativa nazionale può tornare applicabile.
  • In cassazione i motivi generici o meramente congetturali sono inammissibili: occorre una specifica indicazione del vizio di diritto e, se si tratta di contestazione di fatto, elementi concreti che rendano non puramente ipotetica la diversa ricostruzione.
  • Nel reato di ricettazione il dies criminis è il momento in cui l'imputato ha ricevuto o acquistato la cosa proveniente da delitto; questioni circa la produzione del bene sono distinte e vanno dimostrate con elementi probatori rilevanti.
  • Le eccezioni di diritto che comportano esclusione della punibilità (es. art. 131-bis) devono essere tempestivamente sollevate nella sede di merito (appello); se non dedotte, la loro prima introduzione in cassazione è normalmente inammissibile salvo gravissime ragioni di impedimento provato.
  • Per contestare la compatibilità tra normativa nazionale e diritto UE è essenziale collegare i principi comunitari alla fattispecie concreta e alla tempistica degli atti statali; la mera richiamazione di una sentenza europea senza adeguata contestualizzazione processuale non basta.

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