Cassazione Penale, Sentenza n. 24281/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato estinto per prescrizione un capo (art. 474 c.p.) e ha rideterminato la pena per il capo relativo a ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi di cassazione denunciavano: (i) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per aver basato la condanna sul mero possesso di quattro sciarpe recanti l'effigie di un cantante, senza accertare l'effettiva esistenza di un marchio protetto e senza considerare il ruolo di modesto venditore ambulante del Persico; (ii) impossibilità di concorrere i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. per rapporto di specialità; (iii) insufficiente prova del dolo diretto e illegittimo ricorso al dolo eventuale anziché alla fattispecie meno grave (art. 712 c.p.); (iv) eccessiva quantificazione della pena rispetto alla modesta rilevanza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: presenza di una "doppia conforme" (la sentenza d'appello ha condiviso le argomentazioni del primo grado), ripetitività e genericità dei motivi proposti (ricorso sostanzialmente reiterativo dell'appello senza confronto critico con la motivazione di secondo grado) e manifesto infondato delle doglianze. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui i beni in disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e sussisteva la consapevolezza della contraffazione, idonea a integrare anche il reato di ricettazione. Ha inoltre confermato che gli artt. 648 e 474 c.p. possono concorrere in quanto descrivono condotte diverse strutturalmente e temporalmente. Il motivo nuovo proposto in cassazione è stato dichiarato inammissibile perché trasmette il vizio dei motivi originari e costituirebbe un surrettizio spostamento dei termini di impugnazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Delitto di commercio di prodotti con segni falsi; nella fattispecie contestato per la vendita di capi con marchi/effigi presumibilmente contraffatti.
Delitto di ricettazione; la Corte di merito ha ritenuto configurabile insieme all'art. 474 quando i beni sono contraffatti e il disponente ne è consapevole.
Falso o reato minore evocato dal ricorrente come possibile riqualificazione della condotta; la Corte ha escluso la configurabilità sulla base della prova di consapevolezza della contraffazione.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge e di norme processuali, nel quadro delle censure difensive sulla valutazione della prova.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme di rito invocate per censurare la decisione di merito; indicativo delle doglianze procedurali sollevate dal ricorrente.
Richiamato in relazione alla responsabilità e al dolo; il ricorrente contestava l'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione.
Norma sulla determinazione della pena; evocata dal ricorrente per contestare la dosimetria della pena.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione alla luce dei precedenti specifici del ricorrente.
Norma che consente l'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione da riportare nel ricorso per cassazione; la decisione indica che il ricorso deve motivare nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Il principio della "doppia conforme": se la Corte d'appello condivide analiticamente le motivazioni del giudice di primo grado, il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi motivi senza un critico confronto con la motivazione di secondo grado è generalmente inammissibile.
- Possesso di beni contraffatti può legittimare la contestazione di ricettazione (art. 648 c.p.) se emerge, dal contesto probatorio, la consapevolezza della contraffazione; non è necessario che la prova sia fondata esclusivamente su elementi ideali, purché la valutazione sia logica e congrua.
- I reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. possono concorrere: sono configurabili come fattispecie diverse sotto il profilo strutturale e temporale e non ricoprono automaticamente un rapporto di specialità.
- Il dolo eventuale non sempre è sufficiente per escludere la ricettazione quando la valutazione di merito ritenga sussistente la consapevolezza della provenienza illecita o della contraffazione; l'esatta qualificazione dipende dalle concrete emergenze probatorie.
- Le censure sulla quantificazione della pena devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, soprattutto se quest'ultimo tiene conto di precedenti penali specifici; l'assenza di tale confronto rende il motivo generico e inammissibile.
- Motivi nuovi proposti in cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili se servono a sanare vizi dei motivi originari o costituiscono un tentativo di posticipare l'impugnazione: la regola generale è che non possono rimediare alla carenza di ammissibilità originaria.
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