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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27873/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione contestavano: 1) in favore di Paolo Mannino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il diniego si sarebbe fondato unicamente sul suo silenzio; 2) in favore di Vita Alfia Mannino, primo motivo: la ricostruzione della responsabilità per concorso morale basata sulla mera intestazione formale dell'autovettura (artt. 192 e 546 c.p.p.); secondo motivo: la mancata motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'imputata.

La decisione

Per Paolo Mannino: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata l'affermazione di responsabilità e la pena, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Vita Alfia Mannino: il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto ed è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità, ma il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena; la sentenza impugnata è annullata in parte qua e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul solo punto della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Permette il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevante per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso al necessario per la motivazione della Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e la valutazione è discrezionale e di fatto.

  • artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione della partecipazione (concorrente morale) basata sull'intestazione del veicolo; la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché si attacca il giudizio di merito sulle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine ai motivi di cassazione per violazione di legge nella sussunzione del fatto; la Corte ricorda che per questa censura bisogna dimostrare l'erronea ricostruzione giuridica del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata nei confronti di Paolo Mannino.

Massime di principio

  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivata dall'assenza di elementi positivi: il loro riconoscimento non è un diritto automatico in assenza di elementi negativi.
  • Il silenzio dell'imputato non costituisce automaticamente motivo preclusivo per il riconoscimento delle attenuanti, ma l'assenza di elementi positivi può comunque giustificare il diniego; la valutazione resta di merito e discrezionale.
  • In Cassazione non è consentito trasformare una mera diversa valutazione delle prove in censura di legittimità: per essere fondata la doglianza deve riguardare la sussunzione giuridica del fatto o vizi specifici di motivazione.
  • Il giudice di merito deve comunque motivare specificamente il diniego di benefici (es. sospensione condizionale della pena); l'omissione di risposta su tale richiesta comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello si richiamano reciprocamente e adottano medesimi criteri valutativi, formano una "doppia conforme" che costituisce un unico corpo decisionale, rafforzando la resistenza dell'affermazione di responsabilità in Cassazione.

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