Cassazione Penale, Sentenza n. 27873/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione contestavano: 1) in favore di Paolo Mannino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il diniego si sarebbe fondato unicamente sul suo silenzio; 2) in favore di Vita Alfia Mannino, primo motivo: la ricostruzione della responsabilità per concorso morale basata sulla mera intestazione formale dell'autovettura (artt. 192 e 546 c.p.p.); secondo motivo: la mancata motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'imputata.
La decisione
Per Paolo Mannino: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata l'affermazione di responsabilità e la pena, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Vita Alfia Mannino: il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto ed è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità, ma il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena; la sentenza impugnata è annullata in parte qua e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul solo punto della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Permette il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevante per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso al necessario per la motivazione della Cassazione.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e la valutazione è discrezionale e di fatto.
artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione della partecipazione (concorrente morale) basata sull'intestazione del veicolo; la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché si attacca il giudizio di merito sulle prove.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai motivi di cassazione per violazione di legge nella sussunzione del fatto; la Corte ricorda che per questa censura bisogna dimostrare l'erronea ricostruzione giuridica del fatto.
Prevede la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata nei confronti di Paolo Mannino.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivata dall'assenza di elementi positivi: il loro riconoscimento non è un diritto automatico in assenza di elementi negativi.
- Il silenzio dell'imputato non costituisce automaticamente motivo preclusivo per il riconoscimento delle attenuanti, ma l'assenza di elementi positivi può comunque giustificare il diniego; la valutazione resta di merito e discrezionale.
- In Cassazione non è consentito trasformare una mera diversa valutazione delle prove in censura di legittimità: per essere fondata la doglianza deve riguardare la sussunzione giuridica del fatto o vizi specifici di motivazione.
- Il giudice di merito deve comunque motivare specificamente il diniego di benefici (es. sospensione condizionale della pena); l'omissione di risposta su tale richiesta comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
- Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello si richiamano reciprocamente e adottano medesimi criteri valutativi, formano una "doppia conforme" che costituisce un unico corpo decisionale, rafforzando la resistenza dell'affermazione di responsabilità in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →