Cassazione Penale, Ordinanza n. 12628/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, essendo state ritenute non decisive o non proponibili le doglianze difensive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato e la cui responsabilità era stata confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva ribadito la condanna per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale generica e atti dolosi causativi del fallimento, tutti commessi quale amministratore di fatto della società fallita. Con sei motivi ha denunciato: violazione di legge in relazione agli artt. 216, 219, 223 l. fall.; carenza di riscontri analitici sui documenti bancari; vizio di motivazione sul ruolo di amministratore di fatto; violazione di legge per mancata descrizione delle condotte distrattive e per contestazione del concorso in assenza di concorrenti; vizio di motivazione sulla scriminante della forza maggiore; eccessività e sproporzione della pena. La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi confusi, reiterativi, aspecifici e comunque infondati, osservando che le difese non si confrontavano con la motivazione di appello e che, nel giudizio abbreviato d'appello, non esiste un vero e proprio diritto alla prova delle parti. Ha inoltre ritenuto che la bancarotta per distrazione sia reato di pericolo, che la prova della distrazione può ricavarsi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore, che la qualifica di amministratore di fatto era stata logicamente desunta da plurimi indici fattuali, che l’assenza o l’uscita di scena di altri concorrenti non incideva sulla tenuta della contestazione, e che gli atti dolosi ex art. 223 l. fall. potevano consistere nel sistematico inadempimento di obblighi fiscali e previdenziali. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile perché nuovo in cassazione e in parte infondato perché incompatibile con le distrazioni accertate e perché la forza maggiore ex art. 45 c.p. non era dimostrata. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la pena, superiore al minimo ma inferiore alla media edittale, era stata motivata in modo sufficiente.
Norme richiamate
La bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo; non è necessario che la condotta abbia cagionato effettivamente il fallimento o un danno ai creditori, essendo sufficiente la messa in pericolo dell'integrità della garanzia patrimoniale.
Le operazioni dolose causative del fallimento o del suo aggravamento possono consistere nel sistematico inadempimento di obblighi fiscali e previdenziali, ove frutto di una consapevole scelta gestionale che incrementi l'esposizione debitoria.
La forza maggiore ricorre solo quando l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi alla legge ma non abbia potuto impedire l'evento o la condotta per cause indipendenti dalla sua volontà; essa è incompatibile con una condotta distrattiva consapevole.
Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione probatoria è solo officiosa e nei limiti dell'assoluta necessità; le parti hanno una mera facoltà di sollecitazione, non un diritto alla prova.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato d'appello non integra il vizio di mancata assunzione di prova.
In cassazione non sono proponibili per la prima volta censure fondate su elementi fattuali non dedotti in appello, quando si traducano in un nuovo vizio motivazionale.
art. 111 Cost.
La scelta del rito abbreviato comporta fisiologiche limitazioni al contraddittorio nella formazione della prova, che non possono poi essere denunciate come vizio.
Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando sia contestato un fatto commesso uti singulus e ne sia affermata la responsabilità in concorso, o viceversa, se la struttura del reato resta immutata.
Per una pena inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente il richiamo alla congruità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Richiamato nel contesto della disciplina fallimentare, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo fornito.
Richiamato nel contesto dei reati fallimentari, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo fornito.
Richiamato nel contesto dei reati fallimentari, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e respinte con motivazione non illogica, specie se il ricorso non si confronta specificamente con la sentenza impugnata.
- Nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto alla rinnovazione o integrazione istruttoria, ma solo la possibilità di sollecitare l'esercizio, officioso e nei limiti dell'assoluta necessità, dei poteri istruttori del giudice.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione può essere provata anche attraverso la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione societaria dei beni o delle somme prelevate, quando il materiale probatorio di merito consenta di ritenere accertato l'ammanco o l'uscita di risorse.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nella gestione societaria, desumibili dai rapporti con dipendenti, fornitori, professionisti o da altre manifestazioni di direzione effettiva; tale valutazione è di merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione logica.
- La contestazione del concorso di persone non è travolta dal venir meno di uno o più coimputati quando il reato è strutturalmente monosoggettivo o a concorso eventuale e la ricostruzione fattuale resta coerente con l'imputazione originaria.
- Le operazioni dolose di cui alla disciplina fallimentare possono consistere anche in condotte gestionali omissive o sistematiche, come il costante mancato pagamento di imposte e contributi, se determinano o aggravano il dissesto in modo prevedibile e consapevole.
- La forza maggiore è configurabile solo se l'agente dimostra di avere fatto tutto quanto era concretamente esigibile per conformarsi alla legge e che l'evento non era evitabile per cause indipendenti dalla sua volontà; non è compatibile con condotte distrattive volontarie.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, il giudice può motivare sinteticamente richiamando la gravità del fatto e la personalità dell'agente, senza un'analitica disamina di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
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