Cassazione Civile, Ordinanza n. 15896/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti e aveva confermato il nuovo classamento e la nuova rendita catastale attribuiti a un immobile sito in Roma, determinati in ragione della rivalutazione del patrimonio immobiliare e della redditività della microzona. I ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà tra premessa narrativa, che indicava l'assenza di appello, e dispositivo, che invece accoglieva l'appello; (2) violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato deposito dell'atto di appello entro trenta giorni, con conseguente inammissibilità; (3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per riforma della sentenza di primo grado in assenza di gravame; (4) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius, poiché gli appellati avevano chiesto solo il rigetto dell'appello; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle caratteristiche specifiche dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e pregiudiziale il secondo motivo. Ha affermato che nel giudizio di appello tributario si applica, per rinvio, l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone a pena di inammissibilità il deposito dell'atto di impugnazione nella segreteria della commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla proposizione. Dalla sentenza impugnata risultava che l'atto di appello non era stato depositato, circostanza non contestata dall'Agenzia; pertanto l'appello era inammissibile. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con assorbimento degli altri motivi. La Corte ha inoltre precisato che la costituzione della parte appellata non sana l'inammissibilità, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Le spese del giudizio di legittimità e di appello sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro per dedurre la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali, ma l'accoglimento è dipeso dal vizio di inammissibilità dell'appello tributario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato per il denunciato omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.
art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
"il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato…ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"
La norma è applicabile anche al giudizio di appello tributario e la sua violazione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche se la controparte si costituisce.
art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di appello tributario richiama le modalità di proposizione del ricorso di primo grado e, insieme all'art. 61, consente di applicare l'art. 22 anche all'appello.
art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
Opera il rinvio alle norme del primo grado, se compatibili, rendendo applicabile l'art. 22 anche al processo d'appello tributario.
È stato invocato per sostenere l'assenza di un valido gravame e l'intangibilità della sentenza di primo grado.
È stato richiamato per contestare la legittimazione all'impugnazione in assenza di un appello ammissibile.
È stato richiamato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, l'obbligo di deposito dell'atto di impugnazione nella segreteria dell'ufficio che ha pronunciato la sentenza impugnata costituisce requisito di ammissibilità, la cui omissione determina l'inammissibilità dell'appello.
- La mancata costituzione o la costituzione della parte appellata non sana il difetto di deposito dell'appello, poiché l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando il motivo di ricorso investe un vizio processuale pregiudiziale che rende inammissibile l'impugnazione a monte, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza tributaria, la riscontrata inammissibilità dell'appello comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, non essendovi necessità di un nuovo giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15801/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2024 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →