Cassazione Penale, Ordinanza n. 37018/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 1° luglio 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando in mitius la pena, concedendo la sospensione condizionale e confermando la condanna per il delitto di cui all’art. 455 c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, proponendo però una ricostruzione alternativa dei fatti senza individuare specifici vizi dell’iter argomentativo né dedurre travisamento della prova. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, senza formulare censure specifiche: la Corte d’appello aveva applicato la sola reclusione, nella misura di un anno e sei mesi, corrispondente al minimo edittale indicato dall’art. 453, comma 1, c.p. ridotto della metà ai sensi dell’art. 455 c.p.; aveva poi applicato la massima riduzione per le attenuanti generiche, fino a un anno, e l’ulteriore riduzione per il rito, determinando la pena finale in otto mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, senza critiche puntuali alla motivazione impugnata e senza deduzione di travisamento della prova; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la pena era stata determinata applicando le riduzioni indicate e il motivo era comunque formulato in termini assertivi e generici. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
la Corte distrettuale (in parziale accoglimento dell'appello) ha irrogato la sola pena detentiva nella misura del minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione (ossia la pena minima prevista dall'art. 453, comma 1, cod. pen. ridotta nella misura massima della metà: cfr. art. 455 cod. pen.), ha operato la massima riduzione per le generiche (fino a un anno) e l'ulteriore riduzione a otto mesi per il rito
La norma è richiamata per la riduzione fino alla metà della pena prevista per il reato presupposto; nel caso concreto, la Corte d’appello ha applicato la riduzione massima alla pena minima indicata dall’art. 453, comma 1, c.p.
la Corte distrettuale (in parziale accoglimento dell'appello) ha irrogato la sola pena detentiva nella misura del minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione (ossia la pena minima prevista dall'art. 453, comma 1, cod. pen. ridotta nella misura massima della metà: cfr. art. 455 cod. pen.)
La pena minima prevista dall’art. 453, comma 1, c.p. costituisce la base di calcolo sulla quale è stata applicata la riduzione prevista dall’art. 455 c.p.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata né dedurre il travisamento della prova.
- È inammissibile per genericità la censura sulla determinazione della pena formulata con enunciati assertivi, quando non si confronti puntualmente con i criteri e le riduzioni applicati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali; il versamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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