Cassazione Civile, Ordinanza n. 07384/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione idrica stipulato per un immobile sito in Alghero. Il proprietario dell’immobile deduceva che, per un periodo compreso tra giugno e agosto 2014, si erano verificati gravi disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, fino alla totale mancanza o a una riduzione quasi assoluta della portata, tale da rendere di fatto inutilizzabile l’abitazione per le ordinarie esigenze di vita. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la società gestore al risarcimento di euro 2.250,00. In appello, la società otteneva la riforma della decisione: il tribunale riteneva non provato il numero esatto dei giorni di interruzione del servizio e non dimostrata la natura dei danni patiti, anche in termini fattuali idonei a desumere esigenze e disagi non soddisfatti dalla mancanza d’acqua. Il ricorrente principale ha allora proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata valutazione delle prove, violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il tribunale avesse riconosciuto l’inadempimento ma avesse poi erroneamente negato la quantificazione del danno ignorando le testimonianze e le tracce di telefonate al call center che confermavano il protrarsi del disservizio; 2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il tribunale svalutato la rilevanza delle autobotti e dei disagi comunque sofferti; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo che la mancanza di acqua in abitazione integra un danno per le persone che vi risiedono o soggiornano, da considerarsi risarcibile anche quale danno non patrimoniale, da provare anche per presunzioni semplici. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, sostenendo che, essendo stato accolto il suo appello, l’attore avrebbe dovuto essere condannato integralmente alle spese di entrambi i gradi e che non ricorrevano i presupposti per la compensazione. La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale nei limiti indicati: ha affermato che, una volta accertato un prolungato inadempimento del gestore, il giudice di merito non poteva escludere in radice ogni risarcimento; quanto al danno patrimoniale, occorre allegazione e prova di an e quantum, e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che la prova del danno esista ma sia impossibile o particolarmente difficile solo nella quantificazione; quanto al danno non patrimoniale, la mancata erogazione dell’acqua, bene essenziale, è idonea a produrre conseguenze pregiudizievoli sulla vita quotidiana e sulla vivibilità dell’abitazione, danno che può essere allegato e provato anche tramite presunzioni semplici, massime di अनुभवienza e fatto notorio, senza che ciò comporti il riconoscimento di un danno in re ipsa, che resta escluso perché il risarcimento riguarda il danno-conseguenza e non la mera lesione dell’interesse. Il ricorso incidentale sulla regolazione delle spese è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione il ricorso principale, nei limiti della motivazione, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sassari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito di secondo grado è stata dunque annullata perché il giudice di appello aveva escluso ogni risarcimento nonostante l’accertato inadempimento, senza applicare correttamente i criteri di prova e di risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla prolungata mancanza di acqua.
Norme richiamate
richiamato come parametro per denunciare l’errata valutazione delle prove e l’omesso esame delle risultanze istruttorie
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la liquidazione equitativa del danno richiede che il danno sia provato nell’an; la norma non consente di supplire alla totale mancanza di prova quando la quantificazione sia in concreto possibile
il danneggiato che non fornisca prova sufficiente del quantum, pur essendo la prova possibile, vede respinta la domanda per difetto di prova
nella responsabilità contrattuale il risarcimento può comprendere anche una dimensione non patrimoniale, se conseguenza dell’inadempimento e collegata a diritti inviolabili della persona
invocato nel ricorso incidentale per la condanna alle spese della parte soccombente
richiamato per contestare la compensazione delle spese, ritenuta non sorretta da presupposti legittimi
richiamato per ribadire che il risarcimento segue la logica del danno-conseguenza e della causalità giuridica
evocato per distinguere il danno risarcibile come conseguenza patrimoniale o non patrimoniale della lesione, e non come mera lesione dell’interesse
art. 8 CEDU
richiamato quale parametro di tutela della vita familiare e della piena esplicazione delle abitudini di vita quotidiane nell’abitazione
Massime di principio
- Nelle controversie da inadempimento contrattuale, l’accertamento della responsabilità del debitore non comporta automaticamente il diritto al risarcimento se il danneggiato non allega e prova anche le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento.
- Il danno patrimoniale deve essere provato nell’an e, ove possibile, anche nel quantum; la liquidazione equitativa è ammessa solo quando il danno esista ma non sia agevole o possibile dimostrarne con precisione l’ammontare.
- La mancata erogazione prolungata di un bene essenziale come l’acqua può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, perché incide sulla vivibilità dell’abitazione e sulle abitudini di vita quotidiane, ma tale danno deve comunque essere allegato e provato.
- La prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni semplici, massime di अनुभवienza e fatto notorio, specie quando il pregiudizio è normalmente conseguente al fatto lesivo e non sono disponibili mezzi di prova diretti.
- Non è corretto parlare di danno in re ipsa: è risarcibile il danno-conseguenza, non la mera lesione dell’interesse; la lesione del diritto o dell’interesse non basta, da sola, a fondare l’obbligazione risarcitoria.
- In responsabilità contrattuale, il risarcimento può comprendere anche pregiudizi non patrimoniali quando l’inadempimento incide su diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.
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