Cassazione Penale, Sentenza n. 30194/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione, peculato e associazione a delinquere di tipo mafioso, deducendo: 1) omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte del GIP; 2) vizio di motivazione sulle estorsioni (capo 1 e soprattutto capo 2), prospettando che la dimissione di un dipendente fosse giustificata da illecito comportamento del medesimo e che non sussistesse una perdita di una "seria e consistente possibilità" di ricavare un vantaggio economico; 3) carenza di elementi per attribuire al ricorrente concorso nelle condotte distrattive poste in essere dalla famiglia Ofria; 4) insufficiente prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa (art. 416-bis) e della forza intimidatrice e dell'affectio societatis; 5) mancata dimostrazione che il ricorrente avesse consapevolmente favorito il mantenimento economico degli Ofria in chiave mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto le doglianze in gran parte, confermando la custodia cautelare e la qualificazione di partecipazione all'associazione mafiosa e alle attività distrattive sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altri elementi indiziari; ha però annullato l'ordinanza limitatamente all'imputazione di cui al capo 2) (una delle estorsioni), ritenendo che per quel fatto mancassero gravi indizi circa il danno/profitto ingiusto e la perdita di una "seria e consistente possibilità" per la vittima di ottenere un rinnovo contrattuale. Per il capo 2) la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sulla gravità indiziaria; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistere l'associazione di tipo mafioso sulla base della persistenza dell'operatività del clan, della capacità intimidatoria e del contributo economico e gestionale del ricorrente nel mantenimento dell'impresa riconducibile al clan (affectio societatis e apporto stabile alla struttura criminosa).
Applicata alla vicenda relativa alle dimissioni coatte (capo 1): la Corte ha confermato che la costrizione morale esercitata da soggetto di rilevante caratura criminale, finalizzata a ottenere la rinuncia a vantaggi economici (trattamento di lavoro e liquidazione), integra gli elementi del reato di estorsione se provati danno e profitto ingiusto.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità per mancanza di autonoma valutazione del GIP è una nullità generale a regime intermedio e deve essere dedotta, a pena di decadenza, in sede di riesame; non potendo dunque essere sollevata ex novo in cassazione se non specificata precedentemente.
Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024 (Annunziata)
Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata
Richiamata in tema di nozione di "chance" quale danno patrimoniale nell'estorsione: la perdita di una possibilità rilevante ai fini penali deve consistere in una "seria e consistente possibilità" di ottenere il risultato economico, provata con i criteri di causalità del diritto penale; la mera speranza o aspettativa generica non è sufficiente. La Corte ha applicato questo principio per escludere i gravi indizi sul capo 2).
Massime di principio
- La censura di omessa autonoma valutazione del GIP è rilevante in cassazione solo se nel ricorso si indicano i punti motivazionali la cui omissione avrebbe potuto condurre a decisioni diverse; inoltre tale nullità va in genere dedotta in sede di riesame, pena la non deducibilità in cassazione.
- Per la configurabilità dell'estorsione è necessario provare non solo la costrizione (minaccia o abuso di autorità morale) ma anche il danno o il profitto ingiusto: la perdita di una "chance" è rilevante solo se si dimostra che si trattava di una "seria e consistente possibilità" concretamente perseguibile dalla vittima.
- Nelle ipotesi di associazione mafiosa (art. 416-bis) occorre dimostrare elementi quali la struttura di tipo mafioso, la capacità intimidatoria e di assoggettamento, l'affectio societatis e il contributo stabile e funzionale degli affiliati alla struttura criminale; attività illecite tra familiari possono non escludere il carattere mafioso se collegate a un sodalizio più ampio e se evidenziano il potere del clan sul territorio e sull'economia.
- La partecipazione a condotte distrattive o alla gestione di un'impresa confiscata può essere valutata come apporto all'associazione mafiosa se risulta che tali condotte hanno stabilmente favorito l'organizzazione (es. drenaggio di risorse per il mantenimento di associati detenuti, monopolio di mercato conseguente a comportamenti illeciti).
- Le prove indirette (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, risultanze di altri procedimenti) possono, se congruamente motivate, essere sufficienti a fondare la gravità indiziaria della partecipazione a reati associativi e a delitti connessi, purché la motivazione spieghi il nesso logico tra elementi e conclusione.
- In caso di annullamento limitato di singoli capi di imputazione la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla gravità indiziaria, mantenendo in vigore gli altri capi confermati; ciò comporta la persistenza della misura cautelare per le imputazioni non annullate salvo diverso intervento dell'autorità giudicante di merito.
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