Cassazione Civile, Ordinanza n. 37709/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fiduciario)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare stipulato da due coacquirenti, con contestuale scrittura privata nella quale si affermava che l'immobile era in realtà di proprietà della resistente e che l'intestazione ai coacquirenti aveva funzione fiduciaria. In tale scrittura la resistente assumeva l'obbligo di pagare le rate del mutuo, le spese di manutenzione e tutte le imposte relative all'immobile, manlevando i fiduciari da ogni richiesta. Dopo la notifica di un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, alla ricorrente, quest'ultima agiva per ottenere dalla controparte il rimborso di quanto pagato all'erario. Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che la prescrizione decorresse dal pagamento del 2011; la corte d'appello riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo che il diritto fosse prescritto perché azionabile già dalla notifica dell'avviso di liquidazione nel 2004. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il diritto di manleva/rivalsa poteva essere fatto valere solo dal momento del pagamento, perché prima mancava l'interesse ad agire e l'obbligazione del mallevadore era eventuale e condizionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la qualificazione operata dalla corte territoriale, che aveva trattato la pretesa come azione di regresso tra condebitori solidali, mentre nella fattispecie si trattava di un diritto di rivalsa fondato su un patto di manleva. Poiché il diritto azionato nasce solo con l'effettivo pagamento dell'esborso da parte del manlevato, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. non poteva decorrere dalla notifica dell'avviso di liquidazione, ma solo dal pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto sostanziale è effettivamente azionabile; nel caso di manleva/rivalsa ciò coincide con il pagamento dell'esborso da rimborsare.
È richiamato dalla corte territoriale per escludere la solidarietà, ma la Cassazione osserva che la fattispecie non è comunque di regresso tra condebitori.
È richiamato dalla corte territoriale insieme all'art. 1292 c.c. per il regresso tra condebitori; la Cassazione ritiene però inconferente tale inquadramento.
È menzionato solo per la trattazione camerale e la proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel patto di manleva atipico il diritto del manlevato a ottenere il rimborso delle conseguenze patrimoniali dannose nasce, di regola, solo con l'effettivo pagamento dell'esborso che la manleva copre.
- Quando la pretesa deriva da un rapporto di manleva e non da solidarietà passiva, è errato applicare i presupposti del regresso tra condebitori: il rapporto va qualificato come rivalsa verso un soggetto estraneo al vincolo solidale.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto è concretamente esercitabile; se il diritto presuppone un pagamento, la prescrizione non può iniziare prima di tale pagamento.
- La notifica dell'atto impositivo può, al più, fondare un distinto diritto a ottenere la provvista per far fronte al debito, ma non fa sorgere automaticamente il diritto di rivalsa per somme non ancora pagate.
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