Cassazione Penale, Sentenza n. 24394/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990) contestata per il periodo febbraio-maggio 2020. Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi, censurando l'attendibilità dell'unico acquirente-testimone (Antonio Mazza), la discrepanza temporale fra incolpazione e dichiarazioni e l'assenza di analisi chimiche della sostanza; 2) mancata motivazione circa il pericolo concreto di reiterazione e la possibilità di misure meno afflittive, rilevando precedenti penali risalenti e l'assenza di coinvolgimento in associazione; 3) vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto infondati i motivi: la valutazione della gravità indiziaria si fonda su dichiarazioni coerenti dell'acquirente e su riscontri (videosorveglianza); la discrepanza di date è irrilevante in una descrizione provvisoria del fatto che copre un arco temporale; la richiesta di riqualificazione del reato (art. 73 comma 5) è inammissibile se tale riqualificazione non muta il trattamento cautelare e quindi non genera un interesse pratico all'impugnazione; l'assenza di sequestro/analisi non esclude i gravi indizi quando l'acquirente riferisce plurime cessioni. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità dello spaccio e dei precedenti penali/pendenze dell'indagato, nonché sull'inadeguatezza di misure meno afflittive. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (richiamato nell'ordinanza)
Norma che disciplina l'adozione e la revisione delle misure cautelari: la Corte richiama che l'ordinanza è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione e valuta la congruità della motivazione di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona i delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che l'accusa di cessione di eroina rientra nell'ambito di tale disposizione, rilevando che la riqualificazione al comma 5 sarebbe ininfluente rispetto alla misura cautelare applicata.
Definisce i 'gravi indizi di colpevolezza': la Corte precisa che il controllo di legittimità sul punto è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicità della motivazione e non consente una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle fonti.
Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale secondo cui il pericolo di reiterazione emergeva da modalità di condotta e precedenti dell'indagato.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Principio di interesse all'impugnazione: la Corte richiamando questo principio ha spiegato che non vi è interesse a far valere una riqualificazione dell'imputazione se questa non produrrebbe vantaggio pratico per il ricorrente rispetto alla misura cautelare imposta.
Massime di principio
- La Cassazione nel giudizio sulle misure cautelari verifica solo violazioni di legge o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non riesamina i fatti né la credibilità delle fonti.
- Le dichiarazioni di un acquirente abituale, se coerenti e riscontrate da elementi (es. frequenze rilevate da videosorveglianza), possono costituire gravi indizi sufficienti a giustificare una misura cautelare.
- Discrepanze temporali tra capo di imputazione provvisorio e dichiarazioni non sono determinanti quando il fatto copre un ampio periodo e l'indagine è ancora in corso; la datazione è elemento non indispensabile nella fase cautelare.
- La riqualificazione giuridica dell'imputazione è irrilevante ai fini dell'impugnazione della misura cautelare se la diversa qualificazione non comporterebbe un trattamento cautelare meno gravoso (mancanza di interesse concreto all'impugnazione).
- L'assenza di analisi della sostanza non esclude la sussistenza di gravi indizi se vi sono ripetute dichiarazioni di cessione da parte di un acquirente coerente; l'accertamento tecnico non è sempre requisito imprescindibile in questa fase.
- Precedenti penali, pendenze e modalità operative dello spaccio sono elementi legittimi per ritenere il pericolo di reiterazione e per escludere l'idoneità di misure meno afflittive.
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