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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18633/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino che, rigettando in parte la richiesta di archiviazione del P.M., aveva ordinato la formulazione dell'imputazione coatta nei confronti di ELKANN John e di FERRERO Gianluca per i capi 4) e 5) (dichiarazioni relative agli anni 2018 e 2019 della defunta CARACCIOLO). Il P.M. aveva chiesto invece l'archiviazione per tali capi ritenendo che le dichiarazioni, presentate dopo il decesso e materialmente trasmesse dal notaio VON GRUENIGEN, fossero da ricondurre più coerentemente alla truffa (capo 6) e che il notaio fosse estraneo alla frode. Il G.i.p. ha ritenuto che, pur trattandosi delle stesse emergenze fattuali (presentazione di dichiarazioni sulla base di atti e indicazioni fornite da terzi), sussistessero elementi per qualificare i fatti come dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs. 74/2000 e, in relazione a ELKANN e FERRERO, come casi di "autore mediato" ai sensi dell'art. 48 c.p.; perciò ha ordinato l'imputazione ex art. 409 c.p.p. qualificando i reati ai sensi degli artt. 48, 110 c.p. e 3 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha sostenuto che tale ordine fosse "abnorme", perché avrebbe introdotto un fatto diverso (strumentalizzazione del notaio) non riscontrabile negli atti e lesivo delle prerogative del P.M.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto non abusiva né abnorme l'ordinanza del G.i.p.: il giudice aveva infatti preso in esame le stesse emergenze fattuali già conosciute dalle parti e si era limitato a una diversa valutazione dell'elemento soggettivo (attribuendo a ELKANN e FERRERO la posizione di "autori mediati" ai sensi dell'art. 48 c.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è abnorme l'ordine di formulare imputazione per il medesimo fatto ma con diversa qualificazione giuridica, salve le ipotesi in cui emergano fatti materiali nuovi o una radicale diversità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione; ha inoltre osservato che contestazioni sulla correttezza dell'applicazione dell'art. 48 attengono alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, non alla sua abnormità formale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3 (dichiarazione fraudolenta)

    La qualificazione come dichiarazione fraudolenta è stata ritenuta dal G.i.p. applicabile ai fatti relativi alle dichiarazioni fiscali della CARACCIOLO; la Corte ha ritenuto legittima la diversa valutazione giuridica del medesimo fatto rispetto alla richiesta di archiviazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (dichiarazione infedele)

    Il P.M. aveva riqualificato alcune posizioni come dichiarazione infedele; il G.i.p. non ha condiviso tale riqualificazione per quei capi, ritenendo applicabile l'art. 3 in concorso con art. 48 c.p. nei confronti di alcuni indagati.

  • codice penale, art. 48 (autore mediato)

    Il G.i.p. ha ritenuto configurabile la figura dell'autore mediato per ELKANN e FERRERO, cioè soggetti che, mediante inganno o stratagemmi, avrebbero indotto il notaio a presentare dichiarazioni contenenti elementi omessi o alterati; la Corte ha considerato legittima tale valutazione nel quadro della stessa fattispecie materiale.

  • codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)

    Usato per qualificare la partecipazione concorsuale degli indagati nella commissione del reato tributario/ fraudolento.

  • codice di procedura penale, art. 409 (imputazione coatta)

    Il G.i.p. ha adottato l'ordine di formulare l'imputazione coatta ai sensi di tale articolo per i capi 4 e 5 nei confronti di ELKANN e FERRERO; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di questo strumento quando il giudice ritenga che le indagini già svolte giustifichino l'azione penale con diversa qualificazione.

  • codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato dalla difesa in via comparativa: giurisprudenza citata ha annullato condanne in casi di radicale diversità fattuale; la Corte ha distinto quei casi da quello oggetto di causa, ritenendo che qui non si tratti di fatto materiale diverso.

  • codice di procedura penale, art. 423, comma 1-bis

    Riferimento alla potestà del giudice dell'udienza preliminare di controllare e, se del caso, rimettere la qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha confermato che il G.i.p. non è vincolato alla qualificazione data dal P.M. quando valuta le stesse emergenze fattuali.

Massime di principio

  • Il G.i.p. può ordinare l'imputazione coatta per lo stesso fatto ma con diversa qualificazione giuridica rispetto alla richiesta di archiviazione del P.M., purché si fondi sulle stesse emergenze fattuali già acquisite; ciò non costituisce di per sé atto abnorme.
  • L'abnormità sussiste solo quando il giudice introduce un fatto materiale diverso o una ricostruzione talmente atipica da risultare estranea all'ordinamento processuale o da impedire il prosieguo del processo; la mera diversa valutazione dell'elemento soggettivo non è sufficiente.
  • L'art. 48 c.p. (autore mediato) può essere applicato quando chi materialmente presenta la dichiarazione è stato ingannato e altri soggetti hanno agito strumentalmente: la valutazione della sussistenza di tale figura compete al giudice e non configura automaticamente un atto abnorme.
  • Le censure al G.i.p. per eccesso nel riposizionamento della qualificazione giuridica devono dimostrare un concreto pregiudizio delle garanzie difensive o la sussistenza di un fatto nuovo, altrimenti il ricorso in cassazione per abnormità rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • La scelta del P.M. di riqualificare o separare posizioni processuali non impedisce al G.i.p. di disporre l'imputazione coatta per diversa qualificazione se le prove già raccolte lo giustificano; le contestazioni sulla correttezza dell'impostazione accusatoria si risolvono nella fase dibattimentale e non necessariamente in sede di ricorso per abnormità.

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