Cassazione Penale, Sentenza n. 7499/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/07/2021 con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Cerullo con sentenza irrevocabile del 02/11/2019. Il giudice dell'esecuzione motivò la revoca richiamando il certificato penale che riportava precedenti condanne ostative. Il difensore ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge (artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, c.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note o conoscibili al giudice che concesse la sospensione; ha inoltre censurato la mancanza di motivazione in violazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si era limitato a consultare il certificato penale senza acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se le precedenti condanne ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse la sospensione. La Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 37345/2015 secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per la verifica. Per questi motivi la sentenza dispone l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Salerno, affinché verifichi la possibilità di intervenire in sede esecutiva secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
Riferimento formale in relazione ai presupposti della sospensione condizionale; la censura riguardava l'applicazione della disciplina sulle cause ostative e sulla revoca del beneficio.
Norma che disciplina l'incompatibilità della concessione del beneficio in presenza di cause ostative; la Corte ha ritenuto che la revoca può avvenire se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
Richiamato nel testo come riferimento alle precedenti condanne con beneficio e alla possibile causa ostativa determinata da condanne pregresse con sospensione; la valutazione della sua incidenza va verificata sul fascicolo di cognizione.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'ordinanza; la censura è stata sul difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 111 Cost., comma 6
Evocato come principio costituzionale che richiede adeguata motivazione degli atti giurisdizionali; la mancata motivazione dell'ordinanza è stata censurata.
Sentenza Sez. U. n. 37345/2015 (PM in proc. Longo, Rv. 264381)
Principio di diritto fondamentale per il caso: il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; se lo fossero, la revoca è legittima, altrimenti il controllo non può sostituire l'impugnazione ordinaria.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi al certificato penale: deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative alla sospensione condizionale fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
- Se l'errore riguarda la valutazione dei presupposti di merito su cui è fondata la concessione del beneficio, tale errore dovrebbe essere dedotto nelle impugnazioni ordinarie e non essere rimediato esclusivamente in sede esecutiva.
- La revoca della sospensione condizionale è possibile se emergono cause ostative che non erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione; la prova documentalmente nota o conoscibile è il criterio decisivo.
- Ogni provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato; la mancanza di motivazione può determinare l'annullamento per violazione degli obblighi costituzionali e processuali.
- Il Pubblico Ministero può chiedere la revoca, ma il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di verificare formalmente la documentazione e il fascicolo processuale prima di pronunciare la revoca.
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