Cassazione Civile, Ordinanza n. 11553/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri sei, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi al reale oggetto del contendere e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione qualificata all'amianto ai sensi dell'art. 13 della L. n. 257/1992. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello l'ente previdenziale aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della pretesa per asserita prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva, ritenuta decorrere dalla data del pensionamento e già spirata al momento della domanda amministrativa del 19 novembre 2014. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con sette motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere rilevato d'ufficio la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva senza che l'ente avesse sollevato tale eccezione, avendo l'appello riguardato solo l'idoneità della domanda amministrativa a valere come domanda di ricostituzione pensionistica; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per contrasto con un precedente giudicato del Tribunale che avrebbe già accertato il diritto alla rivalutazione contributiva; 3) violazione dell'art. 2937 c.c. per omessa considerazione della dedotta rinuncia dell'ente a far valere la prescrizione; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e irrazionale nel far decorrere la prescrizione dal pensionamento, invece che dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione all'amianto; 5) violazione dell'art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescrittibile, per i pensionati ante d.l. n. 269/2003, un diritto che il ricorrente reputava imprescrittibile perché non autonomo rispetto al diritto a pensione; 6) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver desunto il dies a quo senza presunzioni gravi, precise e concordanti; 7) violazione dell'art. 2935 c.c. per avere ancorato il decorso della prescrizione al pensionamento e non al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere in concreto. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che nel giudizio di appello l'unico tema devoluto fosse la rilevanza della domanda del 19 novembre 2014 ai fini della riliquidazione della pensione e che l'ente non avesse eccepito la prescrizione del diritto autonomo alla rivalutazione contributiva; pertanto la Corte territoriale, esaminando d'ufficio quel diverso profilo, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13 L. 27 marzo 1992, n. 257
prevede la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto; la Corte richiama il beneficio come diritto autonomo e distinto dal mero ricalcolo della pensione.
la Corte d'appello ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato esaminando d'ufficio la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, tema non devoluto dal gravame.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato interno/esterno sul diritto alla rivalutazione contributiva.
richiamato per la dedotta rinuncia dell'ente a far valere la prescrizione.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la sufficienza e coerenza della motivazione.
richiamato per sostenere l'imprescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, qualificato dal ricorrente come non autonomo rispetto al diritto a pensione.
richiamati per contestare l'uso di presunzioni nel fissare il dies a quo della prescrizione.
richiamato per sostenere che la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non dal pensionamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice non può pronunciarsi su una questione diversa da quella devoluta con i motivi di gravame e dalle conclusioni delle parti, altrimenti viola l'art. 112 c.p.c.
- L'eccezione di prescrizione va riferita al diritto effettivamente controverso: la contestazione sulla quantificazione o riliquidazione della pensione non si estende automaticamente al distinto diritto alla rivalutazione contributiva, se quest'ultimo non è stato specificamente dedotto.
- La rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto dal mero ricalcolo della prestazione pensionistica.
- Quando il giudice accerta una prescrizione su un diritto non devoluto al suo esame, la decisione è affetta da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere cassata con rinvio.
- Le ulteriori censure restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo rende necessario un nuovo esame della controversia sul corretto perimetro del thema decidendum.
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