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Sentenza

Sentenza n. 15943/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 15 dicembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, condannando il Ministero ad attribuire tramite la Carta elettronica del docente complessivi € 1.500, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione, e al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito indicazioni o chiarimenti sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni. Ha ritenuto non superata, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, la pretesa esecutiva, poiché il Ministero non aveva fornito chiarimenti sull’esecuzione; i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

    Il ricorso di ottemperanza è accolto e il giudice dispone le misure necessarie a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’azione di ottemperanza è procedibile, quanto all’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione prescritta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    È competente il TAR individuato secondo la regola prevista dall’art. 113, comma 2, c.p.a. per l’ottemperanza.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015

    Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.

    In sede di ottemperanza il giudice dà esecuzione al diritto attribuito dal giudicato e non può rimetterne in discussione i presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare attuazione alla pretesa riconosciuta dal titolo passato in giudicato; i presupposti del diritto così accertato non possono essere nuovamente sindacati.
  • Quando il ricorrente allega la mancata esecuzione del giudicato e l’amministrazione, pur costituitasi, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta, purché il titolo sia passato in giudicato, notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per eseguire il titolo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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