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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19157/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società e un dipendente part-time. Il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive per l'acquisizione del livello superiore dopo 18 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 97 del CCNL applicato, per il periodo dal 3.9.2009 al 21.3.2011, includendo anche tredicesima, quattordicesima, ROL e TFR. La Corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, aveva aumentato l'importo dovuto, ritenendo dovute anche le somme trattenute in busta paga per giorni di assenza che la società non aveva dimostrato essere giustificati. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse espressa su specifiche eccezioni relative al fatto che la voce in busta paga 'divers. Retrib. e/o assenze gg' derivava da una procedura automatizzata del software e non incideva sulla retribuzione complessiva, e sul fatto che non vi sarebbe stata alcuna diminuzione delle spettanze finali delle singole buste paga; con il terzo motivo ha censurato la sentenza per avere riconosciuto somme relative al periodo 24.6.2010-21.3.2011, in cui il dipendente era assente, deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e sostenendo che quelle somme non erano state chieste o erano comunque escluse dal CTU e non controvertevano sul piano istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure del terzo motivo nella parte riferita alle questioni già incise dalla successiva sentenza resa in revocazione dalla Corte d'appello, che aveva rideterminato la somma dovuta al lavoratore escludendo le trattenute già conteggiate dal consulente di primo grado. Quanto ai primi due motivi e alle residue doglianze di omessa pronuncia, la Corte ha osservato che nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 112 c.p.c. richiede la specifica indicazione, nei loro esatti termini, delle domande o eccezioni asseritamente non esaminate, con puntuale localizzazione negli atti processuali; inoltre non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente respinta perché incompatibile con la soluzione adottata. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva aderito alle conclusioni del CTU e quindi aveva implicitamente disatteso i rilievi della società. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 97 CCNL di categoria

    "livello superiore (IV) dopo 18 mesi di servizio"

    La previsione contrattuale collettiva è stata richiamata come fonte del diritto del lavoratore al riconoscimento del superiore livello e delle conseguenti differenze retributive.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non si pronuncia su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente proposta e specificamente indicata nel ricorso; non ricorre se la questione è stata implicitamente respinta o assorbita dalla decisione su altra questione incompatibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata richiamata dalla ricorrente per contestare la considerazione di fatti asseritamente non contestati; la Corte non ha sviluppato un principio autonomo su tale norma, limitandosi a respingere il motivo come inammissibile/infondata nel contesto complessivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro processuale per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la disciplina del procedimento camerale in Cassazione con proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato richiamata per il raddoppio in caso di rigetto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico la domanda o eccezione dedotta, il relativo atto processuale e il contenuto esatto della doglianza; una mera sintesi o descrizione generica non consente il controllo di legittimità.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione prospettata risulti implicitamente disattesa dalla decisione adottata su altra questione logicamente incompatibile o quando sia stata assorbita dalla soluzione complessiva della controversia.
  • Se sopravviene una decisione di revocazione che ridetermina il quantum litigioso in relazione a parte delle questioni oggetto del ricorso, le censure che investono proprio quei profili possono divenire inammissibili se il ricorrente non spiega in modo puntuale l'incidenza della nuova pronuncia.
  • L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio può integrare una pronuncia implicita di rigetto dei rilievi difensivi incompatibili con quelle conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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