Cassazione Civile, Ordinanza n. 37242/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di rilascio notificato nell'ambito di una procedura collegata a un fallimento. Il tribunale aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla curatela; la parte soccombente in primo grado aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità e chiarezza ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava, in modo molto sintetico e non sviluppato, la violazione degli artt. 132, 112 e 156 c.p.c. e l'omessa pronuncia/motivazione, sostenendo che il proprio gravame fosse invece specifico; con un secondo motivo, formulato solo come rubrica, invocava l'art. 91 c.p.c. in tema di spese. La curatela resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale sufficiente a rendere chiara la controversia senza ricorrere ad altre fonti. Ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché le censure sulla pretesa erronea valutazione dell'atto di appello non riproducevano né indicavano in modo adeguato il contenuto dell'atto asseritamente mal valutato. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di effettiva illustrazione e comunque assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione del fatto sostanziale e processuale, sufficiente a far comprendere la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento o atto processuale deve indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto; la mancanza di anche uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
La corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, chiarezza e comprensibilità dei motivi di gravame.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma senza una censura adeguatamente sviluppata.
Richiamato dal ricorrente in relazione a un asserito vizio di omessa pronuncia, senza però una specifica articolazione del motivo.
Richiamato dal ricorrente insieme agli altri vizi processuali, ma la censura è stata ritenuta apodittica e non autosufficiente.
Il motivo sulle spese è stato considerato meramente enunciato e, in ogni caso, assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in relazione alla ritenuta manifesta inammissibilità.
Norma richiamata per il procedimento camerale avanti la Sesta Sezione.
Norma richiamata per la proposta di definizione in camera di consiglio per inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali: una narrazione incompleta o frammentaria del contenzioso integra inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Quando si censura la valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, il ricorrente deve non solo indicarne specificamente la sede processuale, ma anche riprodurne o riassumerne il contenuto essenziale nel ricorso; l'omissione di uno solo di questi adempimenti rende il ricorso inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di vizi motivazionali o di omessa pronuncia non può risolversi in formule apodittiche o nella mera rubrica del motivo: è necessaria una concreta e intelligibile articolazione delle ragioni di censura.
- Il motivo relativo alle spese di lite resta assorbito quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, se non è accompagnato da una censura autonoma e specifica della statuizione impugnata.
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