Cassazione Civile, Ordinanza n. 04481/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda con cui un soggetto sosteneva di avere svolto lavoro agricolo alle dipendenze del padre e chiedeva l'accertamento di tale rapporto, la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2012. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata l'esistenza del rapporto, valorizzando l'inattendibilità delle testimoni escusse in primo grado, sia per i loro rapporti con l'INPS sia per il contrasto tra le deposizioni rese in giudizio e quanto dichiarato in sede ispettiva, anche dal padre del ricorrente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 257, comma 2, c.p.c. per mancata riconvocazione dei testi su circostanze non approfondite in primo grado; 2) violazione degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c. per l'utilizzo del verbale ispettivo prodotto tardivamente dall'INPS e per il mancato esercizio del potere officioso di rinnovare la prova testimoniale; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, illogica o apparente; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su uno dei motivi di appello, relativo all'assenza di contrasto tra dichiarazioni testimoniali e verbale ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: ha escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevabile in cassazione, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara e sufficiente; ha negato l'omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione posta; ha ribadito che la valutazione di attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito; ha ritenuto legittimo l'uso del verbale ispettivo acquisito tardivamente, richiamando l'orientamento secondo cui nel rito del lavoro il potere officioso di acquisizione può essere esercitato quando occorra dissipare incertezze su fatti decisivi e già allegati. È stato inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese per l'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla mancata riconvocazione dei testimoni è stata respinta perché il mancato rinnovo dell'esame testimoniale attiene al potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'acquisizione della documentazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce dei poteri officiosi nel rito del lavoro.
Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per ricercare la verità materiale e dissipare incertezze su fatti controversi e decisivi.
È consentita l'acquisizione officiosa di elementi istruttori anche in appello, se diretta a chiarire fatti decisivi già allegati.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio denunciabile in cassazione è solo la motivazione mancante nei suoi aspetti radicali, non il semplice dissenso sulla valutazione probatoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza non è nulla quando espone un percorso argomentativo intelligibile e non meramente apparente.
Richiamato per il vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta adeguata.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale, ma senza che sia stata ravvisata la denunciata nullità.
L'omessa pronuncia presuppone la mancanza di una statuizione indispensabile alla decisione, non il semplice mancato accoglimento della tesi di parte.
Norma procedurale richiamata per il rito camerale della decisione in cassazione.
È stata riconosciuta la ricorrenza delle condizioni di esonero dalle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito la valutazione di credibilità dei testimoni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.
- Nel rito del lavoro il deposito tardivo di documenti non impedisce l'acquisizione officiosa quando il documento riguardi circostanze decisive già dedotte e sia utile a chiarire fatti controversi.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro e del giudice d'appello possono essere esercitati per dissipare uno stato di incertezza su fatti decisivi, in funzione del contemperamento tra principio dispositivo e ricerca della verità materiale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione abbia comunque preso posizione sulla questione dedotta, anche se in senso contrario alla parte ricorrente.
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di motivazione radicalmente mancante, apparente o affetta da anomalia costituzionale, non quando si censuri la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
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