Cassazione Penale, Sentenza n. 39796/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari due esposti in cui accusava gli avvocati Cerri e Renna di concorrere in un'attività illecita e di perpetrare una usura aggravata con finalità estorsiva. Era stata condannata in primo grado per diffamazione e la condanna era stata confermata dal Tribunale di Bari. In cassazione la difesa ha dedotto: assenza dell'elemento soggettivo diffamatorio perché l'atto sarebbe stato dettato dall'esercizio del diritto di critica e dalla volontà di segnalare presunte violazioni deontologiche; applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine; vizi di motivazione e violazioni costituzionali per non avere valutato il contesto conflittuale e l'assenza di offensività concreta; e infine carenza di prova del danno e poca congruità nella liquidazione del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che: 1) l'invio di esposti al Consiglio dell'Ordine sia tutelato dall'art. 51 c.p. come esercizio del diritto di critica solo quando le accuse siano fondate o quando l'autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti; nel caso concreto gli esposti contenevano accuse gravi e prive di fondamento verificabile e con linguaggio non contenuto, quindi integravano diffamazione ex art. 595 c.p.; 2) l'esimente di cui all'art. 598 c.p. non è applicabile agli esposti al Consiglio dell'Ordine quando l'autore non è parte (o parte potenziale) nel successivo giudizio disciplinare e, inoltre, non copre espressioni calunniose; 3) i motivi relativi a presunti vizi di motivazione e alle garanzie costituzionali erano inammissibili nella presente sede per limiti di censura nella cassazione degli appelli contro le sentenze del Giudice di pace; 4) la liquidazione del danno non è censurabile nei termini prospettati. Nulla è dovuto alle parti civili per le spese di rappresentanza richieste tardivamente.
Norme richiamate
Disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'esposto conteneva accuse gravi, non fondate e dirette a ledere la reputazione professionale e personale degli interessati.
La causa di giustificazione (esercizio del diritto di critica) opera per gli esposti al Consiglio dell'Ordine solo se le accuse hanno fondamento o l'autore è fermamente e incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti; non opera per affermazioni gratuitamente denigratorie o non verificate.
Prevede la non punibilità delle offese contenute in scritti o discorsi difensivi dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative; la Corte ha escluso la sua applicabilità agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine quando l'autore non è parte/potenziale parte del procedimento disciplinare e quando le espressioni sono calunniose.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi costituzionali; la Corte non ha ritenuto il richiamo risolutivo rispetto alla fondatezza delle accuse e alla loro offensività.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla ricorrente (diritto alla responsabilità penale personale e alle garanzie); la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di tali principi nella motivazione o nel giudizio sul carattere offensivo della condotta.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata relativamente ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato limiti nella deducibilità di taluni vizî di motivazione nella specifica fattispecie.
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.; art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La Corte ha richiamato il divieto di sindacare in cassazione l'impianto argomentativo delle sentenze di appello (limiti alla deducibilità del vizio di motivazione) nelle impugnazioni contro sentenze del Giudice di pace.
Massime di principio
- L'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine è tutelato come esercizio del diritto di critica solo se le accuse sono fondate o chi le propone è fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità; altrimenti può integrare diffamazione.
- Chi denuncia comportamenti deontologicamente o penalmente rilevanti ha l'onere, in base alla sua posizione e possibilità di verifica, di attingere elementi che non rendano le accuse gratuitamente denigratorie; la mancanza di verifica può escludere la scriminante del diritto di critica.
- L'art. 598 c.p. non copre gli esposti al Consiglio dell'Ordine quando l'autore non è parte (neppure potenziale) del procedimento disciplinare né copre espressioni calunniose; pertanto non sempre la tutela prevista per scritti difensivi è applicabile agli esposti disciplinari.
- Il linguaggio utilizzato in un esposto deve rispettare la continenza espressiva: attribuzioni gravi e specifiche di illiceità senza basi possono aggravare la responsabilità dell'esponente.
- Nelle impugnazioni in cassazione avverso sentenze del Tribunale che hanno deciso appelli contro il Giudice di pace, vi sono limiti alla censura del vizio di motivazione; molte critiche sul merito argomentativo possono risultare inammissibili.
- La liquidazione del danno emotivo o non patrimoniale resta in larga parte valutazione discrezionale del giudice e sarà annullabile in cassazione solo per palese carenza o macroscopica discrepanza rispetto ai criteri usuali.
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