Cassazione Civile, Ordinanza n. 22725/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di sfratto per finita locazione promosso dalla società locatrice nei confronti della conduttrice, in relazione a un contratto di locazione stipulato originariamente con il marito della conduttrice, deceduto prima della disdetta. La conduttrice aveva contestato la validità della disdetta e, in appello, aveva anche depositato documentazione relativa a un parallelo procedimento penale a carico dell'amministratore della società, poi imputato per falso ideologico in atto pubblico. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due censure: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c. per mancata acquisizione della documentazione del processo penale; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio civile in attesa dell'esito di quello penale. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha dapprima dichiarato sopravvenuta carenza di interesse per l'assoluzione definitiva dell'imputato nel processo penale e poi ha anche depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione. Ha escluso che la sola dichiarazione unilaterale di cessazione della materia del contendere producesse tale effetto, poiché sarebbe stato necessario un accordo tra le parti. Ha quindi ritenuto priva di effetti la successiva rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la già maturata inammissibilità sopravvenuta, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure di ricorso sono state formalmente incardinate come violazioni di legge.
Invocato per contestare la mancata acquisizione di documenti nel giudizio d'appello; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è divenuto improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invocato per lamentare la mancata sospensione del giudizio civile; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
Richiamato dalla ricorrente per formalizzare la rinuncia al ricorso; la Corte osserva che tale rinuncia è successiva alla già maturata inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità dell'impugnazione è sopravvenuta e non originaria.
Massime di principio
- L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza determina inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione unilaterale di cessazione della materia del contendere non è sufficiente a produrre tale effetto, essendo necessario un accordo processuale delle parti portato a conoscenza del giudice.
- Se l'inammissibilità del ricorso è già sopravvenuta per difetto di interesse, una successiva rinuncia al ricorso non produce effetti ulteriori.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non quando l'inammissibilità sia sopravvenuta.
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