Cassazione Penale, Sentenza n. 10001/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme penali e costituzionali: il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (sostenendo che tale disposizione fosse stata abrogata), deduceva che, alla luce delle modifiche legislative intervenute, la fattispecie doveva essere ricondotta alla truffa semplice perseguibile a querela, e che la remissione di querela operata dalla persona offesa nel primo grado avrebbe estinto il reato. Ulteriormente, contestava il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la riforma introdotta dalla legge 28/06/2024, n. 90 (cd. correttivo Cartabia) ha creato una nuova aggravante speciale per le truffe commesse a distanza tramite strumenti telematici (art. 640, comma 2-ter), attribuendo a tale fattispecie la procedibilità a querela. Applicando il principio del favor rei (art. 2 c.p.), la Corte ha stabilito che la remissione di querela espressa dalla persona offesa nella fase di primo grado ha efficacia estintiva del reato una volta che la fattispecie è divenuta perseguibile a querela. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per remissione di querela. Il secondo motivo è stato assorbito. Spese processuali a carico del querelato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (comma 2, n. 2-bis e comma 2-ter)
La giurisprudenza aveva storicamente inquadrato le truffe on line come aggravate dall'art. 61, n. 5 c.p.; la legge 28/06/2024 n. 90 ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 640, individuando specificamente la truffa telematica e prevedendo per essa la procedibilità a querela. Conseguenza: le truffe telematiche, pur aggravate, sono perseguibili a querela secondo la nuova disciplina.
art. 2 cod. pen. (principio del favor rei)
Se le disposizioni di legge cambiassero tra il tempo del fatto e il tempo della decisione, si applica la norma più favorevole al reo. Qui la modifica procedurale che ha reso la truffa telematica perseguibile a querela è più favorevole e va applicata ai processi in corso.
Prima della novella, l'aggravante della minorata difesa (n. 5) era stata interpretata dalla giurisprudenza come applicabile alle truffe online. La modifica normativa ha sottratto alle regole generali del n. 5 la specifica ipotesi telematica, ricomprendendola invece nell'art. 640, comma 2-ter.
art. 152 cod. pen. (remissione di querela)
La remissione di querela estingue il reato quando la punibilità dipende dalla querela. Se, per effetto di successiva legge piu' favorevole, la fattispecie è perseguibile a querela, la remissione intervenuta ha efficacia estintiva anche se espressa durante il processo.
art. 129 cod. proc. pen. (cause estintive rilevabili d'ufficio)
Le cause estintive del reato devono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Pertanto la Corte ha potuto tener conto della remissione di querela anche se non era stata dedotta o contestata dalle parti in appello.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per tenuità)
La Corte di merito aveva rifiutato la non punibilità per tenuità sulla base dell'entità del danno, della professionalità della condotta e di precedenti applicazioni dello stesso istituto. Tuttavia, tale valutazione è divenuta assorbita dalla pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela.
legge 28/06/2024, n. 90 (cd. correttivo Cartabia)
Ha introdotto la specifica aggravante per le truffe commesse a distanza tramite strumenti informatici (art. 640, comma 2-ter) e ha modificato il regime di procedibilità, rendendo quella fattispecie perseguibile a querela.
decreto-legge n. 48 del 2025 convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80
Richiamato dall'imputato come atto che avrebbe abrogato il comma 2, n. 2-bis dell'art. 640 c.p.; comunque le questioni decisive sono state risolte con riferimento alla novella del 2024 che ha ridefinito la fattispecie telematica e il relativo regime di procedibilità.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa successiva rende una fattispecie perseguibile solo a querela, la remissione di querela intervenuta ha efficacia estintiva anche se manifestata durante il processo, e il giudice deve rilevarla d'ufficio.
- Il principio del favor rei (art. 2 c.p.) impone l'applicazione della norma piu' favorevole al reo tra quella vigente all'epoca del fatto e quelle successive, salvo sentenza irrevocabile.
- Le truffe telematiche sono state specificate legislativamente (art. 640, comma 2-ter) e sottoposte a un diverso regime di procedibilità rispetto alle aggravanti generali; occorre verificare sempre il regime di procedibilità applicabile al momento della decisione.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. resta autonoma ma puo' essere resa ininfluente dalla sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela.
- Le cause estintive vanno sempre verificate d'ufficio, pertanto l'assenza di deduzione da parte delle parti non impedisce al giudice di dichiarare l'estinzione del reato.
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