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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4336/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato e possesso di arnesi da scasso. I motivi di ricorso principali erano: (I) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza, sostenendo che i giudici avevano riconosciuto un'aggravante (art. 625, comma 1, n.7 c.p., "esposizione alla pubblica fede") mai contestata in fatto dal P.M.; (II) inosservanza della disciplina sulle pene sostitutive per pene detentive brevi (art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p., riforma d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150), lamentando che la Corte non abbia dato l'avviso all'imputato per l'eventuale applicazione di pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che l'aggravante contestata fosse desumibile dalla parte descrittiva dell'imputazione (il motoveicolo parcheggiato sulla pubblica via) e che non si fosse verificata una compressione delle facoltà difensive; pertanto non sussisteva nullità. Sulla seconda censura ha ritenuto inammissibile il motivo perché il difensore non aveva sollecitato, nelle conclusioni o immediatamente dopo la lettura del dispositivo, l'esercizio dei poteri del giudice ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., sicché non poteva poi lamentare la mancanza dell'avviso previsto da tale disposizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Riferito all'aggravante n.7 (esposizione alla pubblica fede). La Corte ha interpretato che l'aggravante è desumibile dalla descrizione fattuale del reato (moto parcheggiato su pubblica via), quindi ritenuta contestata in fatto.

  • artt. 441, 441-bis e 533, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità per violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la specificazione del fatto era sufficiente.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Evidenziati nella motivazione del ricorrente come norme attinenti all'iniziativa del pubblico ministero; la Corte ha invece ritenuto che non vi fosse violazione tale da comportare nullità assoluta.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi; il ricorrente lamentava la mancata applicazione, ma la Corte ha stabilito che l'attivazione richiede la sollecitazione del difensore e non può essere impugnata se non richiesta in sede di merito.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede i poteri del giudice di sostituire pene detentive brevi con sanzioni alternative e l'obbligo di avviso dell'imputato: la Corte ha ritenuto che, se il difensore non ha richiesto l'esercizio di tali poteri nelle conclusioni o immediatamente dopo il dispositivo, non può lamentare in cassazione l'assenza dell'avviso.

  • legge 689/1981

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina sanzionatoria; la Corte non ha ritenuto che la nuova disciplina fosse stata applicabile ex officio senza richiesta difensiva nelle modalità indicate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 al ricorrente in quanto ritenuta assenza di colpa non rilevante nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza si verifica sostanzialmente in base alla descrizione fattuale: se la fattispecie è descritta in modo sufficientemente dettagliato e consente di desumere l'aggravante, la mancata menzione testuale dell'articolo o dell'aggravante non determina necessariamente nullità.
  • Il riconoscimento di un'aggravante non espressamente menzionata può costituire nullità solo se la sua omissione abbia concretamente compresso l'esercizio della difesa; la difesa deve specificare come avrebbe esercitato la propria attività processuale diversamente per invocare la nullità.
  • In tema di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p., il difensore deve sollecitare in udienza, nelle conclusioni o immediatamente dopo la lettura del dispositivo, l'esercizio dei poteri del giudice per ottenere l'applicazione delle misure alternative: la mancata richiesta impedisce successivi rilievi in sede di impugnazione.
  • Nel giudizio abbreviato o in altri riti speciali è comunque necessario che l'accusa sia definita nella parte descrittiva dell'imputazione; tuttavia la forma del rito non impedisce al giudice di avvalersi della ricostruzione fattuale per identificare aggravanti purché non si leda il diritto di difesa.
  • Per evitare preclusioni processuali, il difensore deve contestare tempestivamente (in istruttoria, nelle conclusioni o subito dopo il dispositivo) eventuali omissioni o chiedere espressamente gli strumenti che ritiene utili (es. avviso ai sensi di art.545-bis), altrimenti si rischia di perdere il diritto di censurare tali omissioni in seguito.

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