Cassazione Penale, Sentenza n. 35953/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/11/2021 con cui il Tribunale di Bologna ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduceva errore di diritto nella applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 co. 3, n. 1 c.p., sostenendo che il coltello non fu mai impugnato né usato per minacciare (la rapina sarebbe stata consumata con violenza fisica e non con minaccia) e che la presenza abituale di coltelli nella cucina renderebbe irrilevante il fatto che l'aggressore ne avesse uno alla cintura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per proporre questioni non consentite in sede di legittimità. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'aggravante per uso di arma, è sufficiente che l'arma sia portata in modo tale da risultare palesemente idonea a intimidire (non è necessario che sia impugnata o effettivamente utilizzata). Ha inoltre ritenuto inammissibile la valutazione difensiva relativa alla normale presenza di coltelli in cucina, considerandola una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario; la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
L'aggravante per l'uso dell'arma è applicabile quando l'autore è palesemente armato; non è necessario che l'arma sia effettivamente impugnata o materialmente utilizzata per minacciare, basta che sia portata in modo tale da poter intimidire e far prevedere il suo impiego come mezzo di violenza o minaccia.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto.
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Richiamato nel procedimento per la trattazione del ricorso (contestualizzazione procedurale della trattazione in udienza).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 7754/2021; n. 55302/2016; n. 25902/2008)
Sez. 3, Sentenza n. 7754 del 21/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 55302 del 22/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25902 del 24/06/2008
Principio consolidato secondo cui per la configurabilità dell'aggravante dell'arma è sufficiente che l'arma sia portata in modo da poter intimidire, non è necessaria la sua impugnazione o il suo effettivo uso.
Massime di principio
- Per l'aggravante dell'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. non è richiesto che l'arma sia stata impugnata o materialmente utilizzata: è sufficiente che il reo sia palesemente armato o porti l'arma in modo tale da intimidire la vittima e far prevedere il suo impiego.
- La mera presenza di oggetti potenzialmente pericolosi nel luogo (es. coltelli in una cucina) non esclude automaticamente la rilevanza intimidatoria di un'arma indossata dall'aggressore; il contesto non neutralizza di per sé l'aggravante quando la condotta è violenta e l'arma è visibile.
- In Cassazione non sono ammesse censure che si risolvono in valutazioni di merito sui fatti o sulla ponderazione probatoria: tali deduzioni rendono il ricorso inammissibile se non sollevano questioni di diritto rilevabili in sede di legittimità.
- Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente infondato rischia non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, la decisione non comporta automaticamente la rimessione in libertà; sono rispettati gli adempimenti previsti per informare l'istituto penitenziario.
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