Cassazione Penale, Sentenza n. 08596/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità). Si contestava che detta aggravante non potesse essere ravvisata perché l'importo sottratto era pari a circa euro 14.410,00 (o 14.400,00), inferiore alla presunta soglia di euro 20.000,00 indicata dalla difesa; si deduceva inoltre che non fossero stati adeguatamente accertati i concreti effetti economici del furto sull'attività (ricavi mensili, margini) e le condizioni economiche della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'applicabilità della circostanza aggravante ex art. 61 n.7 cod. pen., tenendo conto dell'entità oggettiva del danno (quasi 15.000 euro), equivalente ai ricavi di due giorni dell'impianto e rilevante in considerazione dei ridotti margini di ricarico, nonché della documentata situazione economica difficoltosa della persona offesa. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: può essere applicata quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé rilevanza; le condizioni economiche della vittima sono rilevanti solo se il danno non è oggettivamente notevole
Norma relativa al delitto di furto; qui richiamata in relazione ai reati per cui l'imputato è stato condannato
art. 625 comma 1 n. 4 cod. pen.
Circostanze aggravanti previste per il reato di furto; la Corte d'appello ha escluso tale specifica circostanza nel parziale annullamento della sentenza di merito
Norma relativa al reato di evasione, contestato e confermato in sede di merito
Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per il pagamento di euro tremila
Massime di principio
- La circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n.7) può trovare applicazione anche se l'importo sottratto è inferiore a una soglia numerica indicata dalla difesa, quando l'entità oggettiva del danno è tale da risultare rilevante di per sé (es. incidenza sui ricavi giornalieri dell'attività).
- Le condizioni economiche della persona offesa sono rilevanti ai fini della valutazione della gravità del danno solo se l'entità oggettiva del danno non è sufficientemente significativa da sola; non è sempre necessario un accertamento dettagliato delle condizioni economiche se il danno è oggettivamente rilevante.
- La valutazione della rilevanza patrimoniale può considerare il contesto economico dell'attività (incassi, margini di guadagno, ricavi giornalieri) per determinare l'effettiva gravità del danno subito.
- Un motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- Il ricorrente in cassazione può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza (art. 616 c.p.p.).
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