Cassazione Penale, Sentenza n. 25132/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per ricettazione. Si deduce: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione della versione difensiva (merce trovata fortuitamente abbandonata su strada), travisamento della prova e mancata assunzione di prova decisiva; (2) violazione di legge ex art. 648 c.p. per carenza della prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle merci, con richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 647 c.p.; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (4) vizio eccessivo sul trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carattere reiterativo e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure riproducevano argomentazioni già svolte in appello e non introducevano censure specifiche idonee a fondare il ricorso; la versione difensiva sul rinvenimento fortuito è stata ritenuta inverosimile dai giudici di merito, che hanno motivato logicamente la valutazione della responsabilità per ricettazione. La particolare tenuità è stata esclusa (anche per ragioni temporali e per la presenza di precedenti indicativi di abitualità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto non dimostrata la carenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza dell'origine delittuosa) prospettata dalla difesa
Norma che punisce il delitto di riciclaggio/appropriazione di cose smarrite; la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto in questo articolo, ma i giudici hanno escluso la diversa qualificazione ritenendo inverosimile la versione difensiva
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della sua applicazione, sia per il quadro normativo all'epoca della sentenza di merito sia per l'esistenza di precedenti che escludono la tenuità
Norma che disciplina le circostanze attenuanti equivalenti; la Corte ha confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo la sentenza motivato gli elementi ostativi e la difesa non avendo fornito dati positivi
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per dolo o colpa grave; la Corte ha irrogato euro 3.000 al ricorrente per i profili di colpa nell'aver proposto il ricorso
Norme procedurali richiamate per la modalità di esame del ricorso alla luce delle disposizioni emergenziali e delle successive conversioni; la Corte ha applicato le forme previste per l'esame del ricorso
D.Lgs. 150/2022, art. 1 comma 1 lett. c)
Riferimento a modifica normativa citata in relazione alla possibile applicabilità della tenuità; la Corte ha ritenuto comunque non applicabile la tenuità anche alla luce degli elementi di fatto
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Precedente costituzionale citato in relazione ai criteri per l'applicazione di misure compensative o sanzioni in caso di ricorsi temerari; richiamato nel contesto della condanna alla Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 (Onofri)
Precedente di legittimità che indica l'inammissibilità dei ricorsi che evocano vizi della motivazione in modo cumulativo e generico; utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del primo motivo
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso è meramente reiterativo di argomentazioni già svolte in sede di appello o è formulato in modo cumulativo e generico senza censure specifiche e articolate
- Per la ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario dimostrare elementi concreti atti a escludere la consapevolezza dell'origine illecita delle cose; una versione difensiva che presenta elementi di evidente implausibilità difficilmente sovverte la valutazione dei giudici di merito
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. art. 647 c.p.) richiede elementi probatori chiari e non può basarsi su mere ipotesi alternative non corroborate da prove
- L'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa se, all'epoca del fatto o per la natura del reato, la normativa o i precedenti del reo rendono incompatibile tale valutazione; occorre valutare anche la presenza di precedenti specifici
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire dati positivi concreti sugli elementi favorevoli della personalità o del fatto; la mancata indicazione di tali elementi può giustificare il diniego
- In sede di cassazione è essenziale indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici nella motivazione dei giudici di merito; la semplice contrarietà alla valutazione delle prove non è sufficiente
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