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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. 16599 del 10 agosto 2016 di sospensione delle attività di cui alla S.C.I.A. presentata con prot. n. 11554 del 7/6/2016.

Giustizia amministrativa201600817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di sospensione delle attività edilizie oggetto di SCIA e di avvio del procedimento di annullamento in autotutela

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale relativa alla SCIA presentata ai sensi della L.R. n. 21/2009 per il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale e la ristrutturazione di un locale commerciale inserito in un fabbricato per civile abitazione. Il Comune aveva rilevato, da un lato, che la normativa regionale non consentiva il cambio di destinazione d’uso e, dall’altro, la non corrispondenza tra la consistenza originaria del compendio assentita dai permessi di costruire e quella rappresentata nell’elaborato allegato alla SCIA. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di eccesso di potere, tra cui irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e della L.R. n. 21/2009. Ha sostenuto, in particolare, che la SCIA si fosse consolidata e che i lavori fossero già stati eseguiti prima dell’intervento comunale. Dopo il rilievo officioso del possibile difetto di interesse, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che dalla difesa comunale emergesse l’assenza di un successivo provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha precisato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente dopo l’udienza non era decisiva, poiché l’interesse doveva essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e agli atti esistenti al momento del passaggio in decisione. Il Collegio ha confermato il rilievo officioso secondo cui la nota impugnata non era idonea a procurare un pregiudizio concreto e attuale. La sospensione riguardava infatti attività edilizie che, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, erano già state completate prima dell’adozione della nota, sicché l’ordine non incideva più sull’esecuzione delle opere. Inoltre, la nota aveva assegnato un termine per presentare osservazioni e preannunciato la successiva definizione del procedimento, configurandosi come atto endoprocedimentale di avvio dell’iter di autotutela e non come provvedimento conclusivo di annullamento della SCIA. Non risultava, peraltro, adottato un successivo provvedimento conclusivo. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La nota comunale richiamava tale disposizione per la sospensione delle attività e per l’avvio del procedimento di autotutela; il giudice ha tuttavia qualificato l’atto come endoprocedimentale e non come annullamento conclusivo.

  • L.R. n. 21/2009

    La normativa regionale era stata richiamata dal Comune in relazione alla SCIA e alla compatibilità del cambio di destinazione d’uso; la questione di merito non è stata esaminata per difetto di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre alle parti il rilievo officioso relativo alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della pronuncia di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto amministrativo è ammissibile soltanto quando l’atto arrechi al ricorrente un pregiudizio concreto e attuale, suscettibile di essere rimosso mediante la decisione giudiziale.
  • Un ordine di sospensione di attività edilizie non presenta un interesse concreto e attuale all’impugnazione quando, secondo quanto ammesso dal destinatario, le opere oggetto della SCIA erano già state integralmente eseguite prima dell’adozione dell’ordine.
  • La comunicazione con cui l’amministrazione assegna al destinatario un termine per presentare osservazioni e preannuncia l’adozione di un successivo provvedimento di autotutela ha natura endoprocedimentale e, di regola, non è autonomamente impugnabile in assenza di un pregiudizio immediato e concreto.
  • L’interesse a ricorrere deve essere valutato con riferimento alla situazione processuale e materiale esistente al momento del passaggio in decisione della causa; una successiva dichiarazione della parte sulla carenza di interesse non sostituisce la verifica giudiziale delle condizioni dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaTutela del terzo

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