Cassazione Penale, Sentenza n. 06758/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 28/10/2024 della Corte d'appello di Bari lamentando la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse duplicitamente computato la medesima circostanza aggravante (la recidiva infraquinquennale) aumentandone due volte la pena: una volta nella determinazione della pena base per il reato piu' grave e poi attraverso un ulteriore aumento di mesi tre previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'aumento di mesi tre e euro 50,00 contestato dal difensore non costituisca duplicazione della stessa circostanza aggravante, ma sia l'aumento facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. applicato in relazione al riconoscimento della recidiva infraquinquennale riconosciuta in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
menzionato nel corso del procedimento d'appello e del precedente ricorso in cassazione rispetto al divieto di aumentare la pena in sede di appello; non oggetto diretto della decisione finale qui riportata
interpretato come previsione dell'aumento facoltativo, unico, per la medesima circostanza aggravante; l'aumento di mesi tre ed euro 50,00 è stato ritenuto tale aumento facoltativo collegato al riconoscimento della recidiva
richiamato quale criterio per la determinazione della pena per il reato più grave (valutazione degli indici per la pena base)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norme invocate dal ricorrente come mezzi di censura per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse
applicato dalla Corte territoriale per ridurre la pena di un terzo (esito della determinazione sanzionatoria in sede di rinvio)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. costituisce un aumento facoltativo e unico per la medesima circostanza aggravante: non sempre la sua applicazione configura una duplicazione se già la circostanza è stata considerata nella determinazione della pena base, purché la motivazione chiarisca che si tratta dell'aumento previsto da quella norma.
- Quando si contesta in cassazione la duplicazione di una circostanza aggravante, occorre verificare la differenza tra la determinazione della pena base (valutazione degli indici dell'art. 133 c.p.) e l'applicazione di aumenti facoltativi previsti da specifiche disposizioni: la mera coincidenza del riferimento alla stessa circostanza non basta a provare la duplicazione se la corte ha motivato distintamente gli effetti.
- In sede di rinvio dopo annullamento parziale, la corte territoriale può rideterminare la pena tenendo conto degli aumenti e delle riduzioni applicabili (compresa la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. quando pertinente); è necessario che la motivazione renda chiaro il computo e le ragioni degli aumenti per evitare censure di violazione di legge.
- Gli avvocati difensori dovrebbero contestare con precisione tecnica (e non solo affermativa) il meccanismo di calcolo utilizzato dal giudice quando denunciano duplicazioni: indicare quali voci della determinazione sanzionatoria costituiscano la ripetizione e dove la motivazione sarebbe insufficiente.
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando ritenga la doglianza manifestamente infondata; in tal caso può disporre la condanna alle spese e, se non esclusa la colpa, l'ammenda a carico del ricorrente.
Testo integrale
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