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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46268/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Parigini era stato condannato dalla Corte d'appello di Milano (conferma del G.i.p. del Tribunale di Milano) per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, c.p., in relazione all'ottenimento indebito di un risarcimento assicurativo mediante la presentazione di una falsa ricevuta fiscale e di un falso atto di cessione del credito, con accredito su conto intestato formalmente a "Carrozzeria DMG" ma di fatto gestito dall'imputato. Avverso tale sentenza Parigini ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla responsabilità per presunta carenza e contraddittorietà della motivazione e sull'inattendibilità delle prove (inclusa la chiamata in correità della Delle Cave); 2) dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto (sosteneva la configurabilità al più della truffa anziché dell'art. 642 c.p.); 3) censure sulle statuizioni civili e sulle spese in vista di una possibile assoluzione; 4) doglianze sul trattamento sanzionatorio (disproporzione della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e diniego dei benefici).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua globalità. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché in gran parte mira a una diversa valutazione del merito (vietata in sede di legittimità); il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte ha confermato che l'art. 642, comma 2, c.p. è una fattispecie speciale rispetto alla truffa e può essere consumata anche da soggetti diversi dal contraente della polizza (quindi la qualificazione operata in appello era corretta); il terzo motivo è inammissibile perché fondato sull'auspicio di un'assoluzione e generico sulle spese civili; il quarto motivo è manifestamente infondato, con la conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti non è stata violata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende, con conferma della responsabilità penale e delle statuizioni impugnate.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Riconosciuto come fattispecie speciale rispetto alla truffa (art. 640 c.p.): tutela rafforzata del patrimonio delle compagnie assicurative; il comma 2 (alterazione della documentazione relativa al sinistro) può essere commesso anche da soggetti diversi dal contraente della polizza.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato come reato-archetipo (truffa); la Corte distingue la truffa dall'art. 642 dove sussiste un'attenuazione/specializzazione in relazione al rapporto assicurativo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di cassazione ai vizi della motivazione: mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali; non è ammessa la mera rivalutazione della persuasività o del peso probatorio degli elementi di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiama l'inosservanza o errata applicazione della legge penale; usato per contestare la qualificazione giuridica del fatto (ma la Corte ha rigettato la censura).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito che ha richiamato tali criteri in termini generali, nell'ambito della discrezionalità, essendo la pena applicata ben al di sotto della media edittale.

  • art. 62-bis cod. pen. (modificato dal d.l. 92/2008 conv. n.125/2008)

    Richiesto, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, più di un mero stato di incensuratezza; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi positivi tali da giustificare le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito e una diversa valutazione della prova salvo che non sussistano vizi di motivazione formali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) su punti essenziali; le contestazioni che chiedono una diversa ponderazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • L'art. 642 c.p. tutela in modo specifico il patrimonio delle compagnie assicurative e può configurarsi anche se l'autore non è il contraente della polizza: la qualificazione del fatto come reato previsto da tale articolo è corretta quando siano falsificate o alterate le documentazioni relative al sinistro.
  • La chiamata in correità e le dichiarazioni di coimputati costituiscono prova valutabile in relazione ai riscontri esterni; la Corte di legittimità evita di entrare nel merito della valutazione della credibilità a meno che la motivazione del giudice di merito non sia illogica o contraddittoria.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento (o diniego) delle attenuanti generiche sono questioni di ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali gravi; dall'entrata in vigore della modifica all'art. 62-bis non è sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.
  • Per impugnare proficuamente le statuizioni civili o le spese occorre fondare i motivi su censure ammissibili in cassazione; argomentazioni generiche o basate sull'auspicio di un'assoluzione non sono idonee.

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