Cassazione Penale, Sentenza n. 7354/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Brogi impugna la sentenza di condanna per avere, nella qualità di amministratore della II Progetto Verde s.r.l., rinunciato il 24/04/2015 a un credito vantato dalla II Progetto Verde nei confronti de Il Borgo Nuovo s.r.l. per 774.339,39 euro. Il ricorrente deduce: a) il credito era soggetto alla disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., dunque non sarebbe mai stato soddisfatto per l'insolvenza della debitrice e la rinuncia sarebbe stata atto neutro; b) anche in mancanza del dolo eventuale, doveva escludersi il dolo specifico richiesto dall'art. 2634 c.c., ossia la volontà intenzionale di cagionare danno patrimoniale alla società e il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la prima censura (la rinuncia non è neutra: l'abdicazione del credito provoca un pregiudizio superiore alla semplice postergazione e non può essere valutata solo sulla base di un confronto statico patrimonio/esposizione) e fondata la seconda (la Corte d'appello ha errato interpretando che il danno non debba essere il fine dell'atto; invece per l'art. 2634 c.c. è necessario il dolo intenzionale e il fine specifico di procurare un ingiusto profitto). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il reato richiede: interesse dell'amministratore in conflitto con quello della società, un atto dispositvo di beni sociali, un danno patrimoniale intenzionalmente cagionato e il dolo specifico finalizzato a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; è quindi necessario il dolo intenzionale (dolo specifico).
La norma sulla postergazione dei crediti sociali è richiamata dal ricorrente per sostenere che il credito non sarebbe mai stato soddisfatto; la Corte osserva però che la rinuncia al credito è atto abdicativo che produce un pregiudizio superiore alla mera postergazione e non può essere considerata neutra solo perché il credito fosse teoricamente postergato.
art. 223, comma 2, n.1 e art. 216 legge fallimentare
art. 223, comma 2, n.1 e art. 216 legge fallimentare
Norme richiamate nel capo di imputazione con riferimento a fattispecie collegate alla materia fallimentare e agli illeciti patrimoniali con rilevanza penale nel contesto della insolvenza societaria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiama il limite formale con cui il motivo di ricorso è stato enunciato e i limiti di deduzione in Cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia a un credito societario è in generale atto abdicativo che può produrre un pregiudizio patrimoniale più grave della sola postergazione e non può essere considerata neutra solo perché il credito sarebbe stato postergato.
- Non è corretto valutare la capacità di adempimento del debitore solo con un confronto statico tra patrimonio immobiliare e esposizione: va considerata la dinamica dell'attività imprenditoriale e la capacità di generare profitti.
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 2634 c.c. è necessario provare il dolo specifico: la volontà intenzionale di arrecare danno patrimoniale e il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; l'assenza di questa componente può portare all'annullamento della condanna.
- In giudizio penale societario occorre accertare separatamente i presupposti oggettivi (interesse conflittuale, atto di disposizione, danno) e la componente soggettiva qualificata (dolo specifico); la mera decisione lesiva non è sufficiente senza il necessario elemento psicologico.
- Se la Corte d'appello o il giudice di merito non motivano adeguatamente la sussistenza del dolo specifico, la cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio affinché il vizio venga colmato.
- Alla parte che deduce l'insussistenza del pregiudizio (es. per postergazione o presunta insolvenza) incombe comunque un onere probatorio concreto: dati patrimoniali e prospettive economiche presentati in modo esaustivo e valutabile dal giudice.
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