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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25228/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente, ha negato la rimessione in termini e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato il 23 maggio 2003. Nel giudizio di merito la società locatrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, l'indennità di occupazione per il periodo successivo al 1° gennaio 2004 e la rimessione in pristino dei luoghi. Il Tribunale aveva accolto tali domande principali; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della conduttrice. In cassazione la società conduttrice ha proposto quattro motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché la controricorrente eccepisce la tardività del ricorso: la sentenza d'appello risulta notificata via PEC il 12 novembre 2019 al difensore del giudizio di secondo grado, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 febbraio 2020, oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo di non essere stata informata dal precedente difensore della notifica della sentenza e deducendo anche l'irrilevanza della notifica perché la sentenza era stata corretta per errore materiale. La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione del precedente difensore integri un problema del rapporto professionale parte-avvocato e non una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini; ha inoltre escluso che la correzione di errore materiale rendesse inesistente o inefficace la notificazione ai fini del termine breve.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di 60 giorni per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e, se decorso, determina la tardività del ricorso.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione di errore materiale della sentenza non incide sulla decorrenza del termine breve per impugnare quando la notificazione della sentenza sia stata validamente eseguita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo da versare in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
  • La mancata comunicazione al cliente, da parte del precedente difensore, dell'avvenuta notificazione della sentenza non integra di per sé una causa non imputabile idonea a fondare la rimessione in termini, perché attiene alla patologia del rapporto professionale e non a un impedimento assoluto estraneo alla parte.
  • La correzione di un errore materiale della sentenza non rende inefficace la precedente notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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