Cassazione Civile, Ordinanza n. 05277/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, rilevando che tale accordo fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia non rientra nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di due delibere assembleari di un condominio genovese adottate il 26.6.2014 e il 19.12.2014. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di nullità di tali deliberazioni. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Prima della decisione, le parti hanno però depositato memorie e con istanza congiunta hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere raggiunto un'intesa transattiva e chiedendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
evocato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie tipizzate
evocato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie tipizzate
evocato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie tipizzate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
l'obbligo di versare l'ulteriore importo unificato non si applica quando la pronuncia non sia integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo che elimina l'interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'accordo negoziale sopravvenuto può determinare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio di cassazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate se tale soluzione è richiesta congiuntamente dalle parti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la decisione non rientra nei casi tipici di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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