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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05277/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, rilevando che tale accordo fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia non rientra nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di due delibere assembleari di un condominio genovese adottate il 26.6.2014 e il 19.12.2014. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di nullità di tali deliberazioni. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Prima della decisione, le parti hanno però depositato memorie e con istanza congiunta hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere raggiunto un'intesa transattiva e chiedendo la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo che elimina l'interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'accordo negoziale sopravvenuto può determinare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio di cassazione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate se tale soluzione è richiesta congiuntamente dalle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la decisione non rientra nei casi tipici di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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