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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19598/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un lavoratore per la mancata corresponsione dell'indennità di cassa integrazione straordinaria relativa al periodo dicembre 2012-maggio 2013. L'ente previdenziale, ricevuta la notifica del ricorso monitorio, aveva pagato poco dopo parte delle somme dovute per i mesi da gennaio ad aprile 2013 e per maggio 2013, ma il lavoratore sosteneva che il pagamento fosse incompleto. In opposizione, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'ente al pagamento del solo residuo di euro 174,94, compensando le spese per reciproca soccombenza. La Corte d'appello confermava la compensazione delle spese e condannava l'appellante alle spese del grado. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato totalmente vittorioso, non vi fossero i presupposti per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che, nel caso concreto, la decisione di merito non si poneva in contrasto con i principi sulla soccombenza reciproca, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato la condotta delle parti e la concreta evoluzione del giudizio: l'ente aveva quasi integralmente soddisfatto la pretesa subito dopo la proposizione del ricorso, mentre il lavoratore aveva coltivato il processo nonostante il soddisfacimento quasi totale, con residuo assai esiguo. Tale situazione è stata ritenuta idonea a integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, in presenza di una sproporzione consapevole dell'impegno processuale rispetto all'entità della pretesa e di un abuso del processo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 324, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata formulata come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stata ritenuta infondata perché la motivazione di merito sulla compensazione delle spese è stata reputata conforme ai criteri legali.

  • art. 324 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt.324, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt.324, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ravvisa nel decisum di merito un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt.324, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di soccombenza e spese; la Corte conferma che la regolazione delle spese deve tener conto della concreta soccombenza e delle ragioni che giustificano eventuale compensazione.

  • art. 92, comma 2 c.p.c.

    l'art. 92, co.2 cod. proc. civ., tratta l'ipotesi della parziale reciproca soccombenza

    La Corte ribadisce che la parziale reciproca soccombenza può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese e che il giudice conserva un margine di discrezionalità nell'apprezzare la misura in cui ciascuna parte sia vittoriosa o soccombente.

  • art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.

    il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza

    Norma processuale sul rito camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012

    Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La parziale reciproca soccombenza non si esaurisce nel mero confronto aritmetico tra domanda e decisione, ma può essere apprezzata dal giudice anche alla luce dello sviluppo concreto della lite e delle rispettive condotte processuali.
  • Ai fini della compensazione delle spese, il giudice può valorizzare circostanze fattuali oggettive che rendano la posizione di ciascuna parte solo in parte vittoriosa o soccombente, purché la motivazione dia conto delle ragioni della scelta.
  • Quando la pretesa attorea sia stata quasi integralmente soddisfatta in corso di causa e la prosecuzione del giudizio abbia riguardato un residuo minimo, la compensazione delle spese può essere giustificata da ragioni eccezionali, anche in chiave di abuso del processo.
  • L'accoglimento solo ridotto di una domanda non implica automaticamente la condanna della parte formalmente vittoriosa alle spese dell'altra parte, ma può consentire la compensazione totale o parziale nei casi previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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