Cassazione Penale, Sentenza n. 26179/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con effetto ex tunc. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 47-ter e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostenendo che la revoca sarebbe contraria ai principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena e che, posto il ridimensionamento della gravità dei fatti della condanna, la revoca avrebbe dovuto avere effetto ex nunc anzichè ex tunc; inoltre lamenta che non sia stata adeguatamente valutata, in concreto, l'ipotesi di sostituire la misura revocata con la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ai limiti dell'inammissibilità. Ha confermato la legittimità della revoca dell'affidamento con effetto ex tunc e il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e non manifestamente illogica. La decisione si fonda su plurime e gravi violazioni commesse dal ricorrente (tra cui l'induzione e la formazione di documentazione mendace per ottenere autorizzazioni a spostamenti e la frequentazione di pregiudicati), sulla repetitività e precocità delle violazioni rispetto all'avvio della misura e sulla valutazione discrezionale, adeguatamente motivata, dell'incompatibilità delle condotte con la prosecuzione dell'esperimento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 3
Richiamato dal ricorrente come parametro generale di uguaglianza e proporzionalità; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del Tribunale violasse tale principio.
Costituzione, art. 27
Richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte conferma che la finalità rieducativa deve orientare l'esecuzione ma non esclude la revoca quando le condotte dimostrano l'assenza di adesione al percorso rieducativo.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter
Norma riferibile alle misure alternative e alle modalità di affidamento in prova; la Corte sostiene che il Tribunale di sorveglianza ha discrezionalità nel valutare la compatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 51-ter
Norma collegata all'esecuzione delle misure alternative e ai poteri del Tribunale di sorveglianza; interpretata nella sentenza nella prospettiva che il giudice di sorveglianza debba motivare logicamente l'uso del potere di revoca.
Richiamato nel testo come disciplina relativa alla formazione di documentazione mendace; i fatti di falsificazione documentale sono stati considerati elementi gravemente negativi e determinanti per la revoca.
Norma relativa al reato di riciclaggio: citata tra le indagini in corso nei confronti del ricorrente; la Corte osserva che l'esito di procedimenti penali successivi non è necessario per decidere sulla prosecuzione della misura alternativa.
Codice penale, art. 346-bis e art. 110
Norme indicate come base della condanna dell'interessato; costituenti il contesto fattuale per la valutazione della condotta durante l'affidamento, ma non determinanti di per sé per impedire la revoca se sussistono violazioni delle prescrizioni.
Legge 1995, art. 7, commi secondo e terzo
Norma citata nei capi di imputazione della condanna; rilevante nel quadro fattuale ma non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella motivazione della revoca.
Legge 18 novembre 1981, n. 659, art. 4, comma primo
Richiamata tra le norme relative ai fatti che hanno condotto alla condanna; considerata nel contesto delle valutazioni sulla condotta del condannato.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa al discrezionale giudizio del Tribunale di sorveglianza: il giudice deve fornire motivazione logica ed esauriente ma la valutazione di compatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura è insindacabile nel merito dalla Corte se adeguatamente motivata.
- La revoca può essere disposta con efficacia ex tunc quando le condotte del beneficiario, per gravità e ripetitività e per la loro precocità rispetto all'inizio della misura, rivelino l'assenza, sin dall'origine, di una reale adesione al percorso rieducativo.
- Non è necessario attendere l'esito di procedimenti penali eventualmente connessi alle condotte contestate: rileva la compatibilità delle condotte con la misura alternativa indipendentemente dalla loro futura rilevanza penale.
- La mera riduzione della gravità dei fatti originari di condanna non incide sul giudizio di sorveglianza incentrato sul concreto comportamento del condannato durante il periodo di prova.
- La sostituzione della misura revocata con la detenzione domiciliare è un'ipotesi che va valutata concretamente dal Tribunale di sorveglianza, ma non è obbligatoria: il rifiuto è legittimo se motivato dalla incompatibilità del comportamento del condannato con qualsiasi misura alternativa.
- La presenza di false rappresentazioni, documentazione mendace o di meccanismi organizzati per eludere le prescrizioni costituisce elemento particolarmente grave che legittima la revoca del beneficio.
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