Sentenza del 17/02/2016 n. 3100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato la cartella IVA relativa all'anno 1997 perché notificata tardivamente. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato l'omessa pronuncia sull'asserita novità della questione relativa alla decadenza dalla notifica della cartella; con il secondo, proposto in subordine, ha dedotto la violazione del divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello. Secondo l'Agenzia, nel primo grado la società avrebbe contestato soltanto la tardiva iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva trascritto integralmente il ricorso introduttivo né indicato compiutamente gli atti rilevanti. Inoltre, ha ritenuto le censure infondate nel merito, poiché dal contenuto sostanziale delle difese della contribuente emergeva una contestazione della decadenza dal potere di riscossione mediante cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento. Ha stabilito che, per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa al 1997, presentata nel 1998, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2003, ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in applicazione dell'art. 1, comma 5-ter, del D.L. n. 106 del 2005, convertito nella L. n. 156 del 2005. La notifica del 9 aprile 2004 era quindi decadenziale e tardiva. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, procedimento nell'ambito del quale era stata emessa la cartella di pagamento contestata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Prevede i termini di decadenza per l'accertamento IVA, ma non è stato ritenuto il termine applicabile alla notifica della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005
per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001, la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione"
La norma stabilisce il termine decadenziale quinquennale per la notifica delle cartelle derivanti da controllo automatizzato, applicabile anche a situazioni anteriori non ancora definite con sentenza passata in giudicato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso che vi fosse una nuova eccezione, valorizzando il contenuto sostanziale della domanda originaria.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; la relativa censura deve però essere formulata nel ricorso per cassazione con adeguata indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Richiede che il ricorso per cassazione indichi specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, in applicazione del principio di autosufficienza.
Massime di principio
- Per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA, occorre verificare il termine speciale previsto dalla disciplina della riscossione, distinto dal termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento IVA.
- Il termine decadenziale quinquennale decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione e la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Una notifica successiva comporta, in linea generale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione.
- Nel valutare il contenuto di un ricorso tributario, il giudice deve considerare la sostanza della pretesa e non soltanto la qualificazione tecnica utilizzata dal contribuente. Un'eccezione formulata in termini imprecisi può comunque essere esaminata se il suo contenuto sostanziale è chiaro.
- Chi denuncia in cassazione un'omessa pronuncia o una violazione del divieto di domande nuove deve trascrivere o indicare in modo puntuale gli atti processuali rilevanti; il semplice rinvio generico agli atti dei precedenti gradi rende la censura inammissibile.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello non opera quando la questione costituisce una diversa qualificazione giuridica dei fatti e delle contestazioni già dedotti in primo grado.
- La disciplina decadenziale sopravvenuta può applicarsi ai rapporti tributari anteriori non ancora definiti con giudicato, secondo le specifiche condizioni previste dalla normativa transitoria.
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