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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24830/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiori imposte di registro, catastali e ipotecarie in relazione a un atto di compravendita di un terreno sito in Fondi, dichiarato per il valore simbolico di un euro e rettificato in euro 897.400,00. L'Ufficio aveva valorizzato il fatto che nell'atto di vendita fosse enunciata una pregressa divisione di fatto di un terreno edificabile, divisione mai registrata né tassata, ritenendo quindi dovuta la tassazione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto per difetto di motivazione, ritenendo non chiaro sia il coinvolgimento del contribuente nella divisione enunciata sia il criterio seguito per determinare il quantum, oltre a reputare necessaria l'allegazione dell'atto di compravendita e dell'atto enunciato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, perché l'avviso conteneva già chiara esposizione dell'an e del quantum e l'atto richiamato era già noto al contribuente, che aveva sottoscritto il rogito; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la qualità del contribuente quale erede e avente causa e l'indicazione dei criteri di valutazione del terreno nell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, e ha censurato la CTR per avere erroneamente ravvisato un difetto di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione. Ha ribadito che, in tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, e che la motivazione è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, cioè an e quantum. Nel caso concreto, il coinvolgimento del contribuente nella divisione risultava dal rogito notarile a cui egli aveva partecipato, e il criterio di determinazione del valore era esplicitato nell'avviso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

    viene evocato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, quando i dati essenziali della pretesa siano già desumibili dagli atti richiamati e conosciuti dal contribuente.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    l'allegazione dei documenti richiamati in motivazione è necessaria solo per gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione è sufficiente se consente di conoscere an e quantum della pretesa.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    l'obbligo motivazionale va letto in coerenza con i canoni di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    sono richiamati come parametri che impongono una lettura ragionevole dei doveri di collaborazione e motivazione nei rapporti tributari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è il vizio dedotto con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    è il vizio dedotto con il secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • In materia di motivazione degli atti impositivi, l'obbligo di allegare i documenti richiamati non sussiste quando tali documenti siano già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al destinatario di comprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria, ossia i presupposti soggettivi e oggettivi e i criteri posti a base della quantificazione dell'imposta.
  • Non può essere dichiarato nullo per difetto di motivazione un atto impositivo che, pur riferendosi a vicende complesse e ad atti enunciati, espliciti in modo chiaro le ragioni dell'an e del quantum e permetta una difesa effettiva.
  • Nei rapporti tributari, l'interpretazione degli obblighi di motivazione deve essere coerente con i principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevolezza, evitando un formalismo che non incida realmente sulla sfera difensiva del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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