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Parere

Parere n. 1788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Palumbo Francesco Carmine e Palumbo Antonio, contro Comune di Galatina, per l’annullamento dell’atto prot. n. 88486 del 18 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Richiesta comunale di pagamento del costo di costruzione dovuto per i permessi di costruire n. 46 del 2 aprile 2014 e n. 124 del 3 ottobre 2014, per complessivi € 17.249,99.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’atto comunale prot. n. 88486 del 18 novembre 2024, notificato il 28 novembre 2024, con cui è stato richiesto il pagamento di € 16.874,75 per il permesso di costruire n. 46/2014 e di € 375,24 per il permesso n. 124/2014. In primo luogo hanno dedotto la prescrizione decennale del diritto alla riscossione, assumendo che il termine decorresse dal rilascio dei titoli, avvenuto oltre dieci anni prima. In subordine, hanno sostenuto che il credito fosse inesigibile perché non erano trascorsi sessanta giorni dall’ultimazione delle opere, che dichiaravano non ancora terminate e per le quali non avevano comunicato la fine lavori; hanno inoltre lamentato violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti ed eccesso di potere. Il Comune ha opposto che la prescrizione decorreva dalla data prevista per la conclusione dei lavori e che, ai fini dell’art. 16, la costruzione ultimata poteva essere considerata tale già al rustico, anche senza finiture. I titoli stabilivano il pagamento del 20% all’avvio dei lavori e comunque entro 180 giorni dal rilascio, e del residuo 80% prima dell’agibilità e comunque non oltre la data prevista per l’ultimazione dei lavori; il termine, prorogato di un anno, era fissato al 17 dicembre 2018.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Il termine decennale di prescrizione non decorre dal rilascio del permesso, perché il costo di costruzione non è esigibile in quel momento: ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001, il pagamento è dovuto in corso d’opera secondo le modalità stabilite dal Comune e comunque entro il limite previsto dalla norma. In base alle condizioni dei permessi, il residuo 80% non poteva essere richiesto prima del termine previsto per la fine dei lavori, prorogato al 17 dicembre 2018; la richiesta, notificata il 28 novembre 2024, è intervenuta entro il decennio. È infondato anche il motivo relativo alla mancata ultimazione effettiva: i titoli non subordinavano il pagamento del residuo all’effettivo completamento delle opere, ma fissavano come scadenza la data entro cui i lavori avrebbero dovuto concludersi. La mancanza delle finiture può rilevare ai fini dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, non ai fini della debenza del contributo dovuto per i titoli in esame. La domanda cautelare è stata assorbita e il ricorso straordinario è stato respinto.

Osservazioni

Primo motivo - Prescrizione decennale

Motivo infondato. Il termine di prescrizione non decorre dal rilascio dei permessi, poiché il costo di costruzione non è esigibile in tale momento. Per il residuo 80%, in base alle condizioni dei titoli, la decorrenza dell’esigibilità era collegata alla data entro cui i lavori dovevano essere ultimati, prorogata al 17 dicembre 2018; la richiesta notificata il 28 novembre 2024 è stata quindi effettuata entro il termine decennale.

Secondo motivo - Inesigibilità per mancata ultimazione dei lavori e difetto d’istruttoria

Motivo infondato. I permessi non subordinavano il pagamento del residuo 80% all’effettivo completamento delle opere, ma fissavano come termine di pagamento la data entro cui i lavori avrebbero dovuto essere conclusi. La mancata realizzazione delle finiture non esclude la debenza del contributo relativo ai titoli in esame; può eventualmente rilevare ai fini dell’art. 15 d.P.R. 380/2001.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Ai sensi dell’articolo 2935 Cod. civ., «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Il costo di costruzione non può, dunque, essere preteso al momento di rilascio del permesso di costruire, ma solo successivamente all’avvio dei lavori.

    La prescrizione inizia quando il credito può essere fatto valere. Poiché il costo di costruzione non è esigibile al rilascio del permesso, il termine non decorre da quella data; nel caso concreto, per il residuo, rileva la scadenza di pagamento stabilita nei titoli.

  • art. 2946 c.c.

    Dunque, in assenza (pacifica) del certificato di agibilità, l’80% del costo di costruzione non poteva essere preteso prima del 17 dicembre 2018: la richiesta del Comune qui impugnata è stata notificata ai ricorrenti, per stessa ammissione degli interessati, in data 28 novembre 2024, entro cioè il decennio di prescrizione.

    Il termine decennale è rispettato quando la pretesa viene notificata entro dieci anni dal momento in cui il credito è divenuto esigibile. Nel caso concreto, la richiesta è stata notificata meno di dieci anni dopo la data entro cui, secondo i titoli, dovevano terminare i lavori.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001

    A mente dell’articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 (anche nella versione applicabile ratione temporis), «la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione». Il costo di costruzione non può, dunque, essere preteso al momento di rilascio del permesso di costruire, ma solo successivamente all’avvio dei lavori.

    La disposizione esclude che il costo di costruzione sia esigibile già al rilascio del titolo e rimette al Comune la definizione delle modalità e dei termini di pagamento, entro i limiti normativi. Nel caso concreto, i permessi hanno fissato il pagamento del residuo entro la data prevista per la conclusione dei lavori; l’effettiva ultimazione materiale non era condizione di esigibilità secondo il contenuto dei titoli.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La mancanza delle finiture potrà semmai rilevare ai fini di cui all’articolo 15 D.P.R. n. 380/2001, ma non certo ai fini della debenza del contributo di costruzione dovuto in relazione ai summenzionati titoli edilizi.

    L’assenza delle finiture può rilevare ai fini della disciplina dell’art. 15, ma non incide sulla debenza del contributo di costruzione quando i permessi hanno fissato il pagamento entro la data prevista per la conclusione dei lavori.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione del credito relativo al costo di costruzione decorre dal momento in cui il pagamento può essere richiesto secondo la legge e le condizioni del titolo edilizio, non automaticamente dalla data di rilascio del permesso di costruire.
  • Quando il permesso di costruire individua la data entro cui i lavori avrebbero dovuto essere ultimati come scadenza per il pagamento del costo di costruzione residuo, la mancata ultimazione effettiva delle opere non differisce l’esigibilità se il titolo non la pone come condizione del pagamento.
  • La mancanza delle finiture di un’opera edilizia non esclude, di per sé, la debenza del contributo di costruzione quando le condizioni del permesso collegano il pagamento a una scadenza temporale e non all’effettivo completamento materiale dell’intervento.

Richiesta di pagamento del costo di costruzione

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro la richiesta del Comune di Galatina di pagare € 17.249,99 per il costo di costruzione relativo a due permessi del 2014, concernenti la realizzazione di un edificio composto da tre abitazioni e il suo ampliamento. La richiesta comunale, prot. n. 88486 del 18 novembre 2024, è stata notificata il 28 novembre 2024.

Termini di pagamento stabiliti dai permessi

Il permesso n. 46/2014 prevedeva il pagamento del 20% del costo all’inizio dei lavori e comunque entro 180 giorni dal rilascio; il residuo 80% doveva essere versato prima dell’agibilità e, in ogni caso, non oltre la data di ultimazione dei lavori indicata nel permesso. Il permesso n. 124/2014 rinviava, per il termine finale, a quello previsto dal permesso n. 46/2014. Dopo una proroga annuale, la conclusione dei lavori era fissata al 17 dicembre 2018. Non risultava rilasciato il certificato di agibilità.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno sostenuto, in via principale, che il diritto comunale alla riscossione fosse prescritto, facendo decorrere il termine decennale dal rilascio dei permessi. In subordine, hanno dedotto l’inesigibilità del credito perché le opere non erano state ultimate e non era stata comunicata la fine dei lavori; hanno denunciato la violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001 e un difetto d’istruttoria. Il Comune ha replicato che il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza prevista per i lavori e che la disciplina del contributo non richiedeva necessariamente le finiture per considerare ultimata la costruzione.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha respinto il motivo sulla prescrizione. In base all’art. 2935 c.c. e all’art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001, il costo di costruzione non è esigibile al momento del rilascio del permesso, ma è pagato in corso d’opera secondo le modalità stabilite dal Comune, entro il limite previsto dalla legge. Per il residuo 80%, i titoli edilizi individuavano la data entro cui i lavori avrebbero dovuto terminare come scadenza di pagamento. Poiché il termine era stato prorogato al 17 dicembre 2018 e la richiesta è stata notificata il 28 novembre 2024, la pretesa è stata esercitata entro il decennio.

È stato respinto anche il motivo fondato sulla mancata ultimazione materiale. I permessi non subordinavano il pagamento del residuo all’effettivo completamento delle opere, ma fissavano una data ultima collegata al termine previsto per la conclusione dei lavori. La mancanza di finiture non incide quindi sulla debenza del contributo relativo a quei titoli, pur potendo assumere rilievo ai fini dell’art. 15 d.P.R. 380/2001.

Esito

La domanda cautelare è stata assorbita. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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