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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23174/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2012 per aree occupate dalla società resistente all'interno dell'interporto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società ritenendo applicabile anche per il 2012 un accordo transattivo stipulato nel 2010 tra il Comune e l'Interporto Campano, dal quale risultava escluso lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree interportuali; aveva inoltre valorizzato la mancata modifica della situazione di fatto, la concessione del servizio a terzi solo per le aree esterne e una determina comunale del 18 maggio 2010 che aveva accordato una riduzione del 15% del tributo, mai revocata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993: sosteneva che la TARSU è dovuta in base alla potenzialità delle superfici a produrre rifiuti e alla potenziale utilizzazione del servizio, indipendentemente dal suo effettivo uso; deduceva che la contribuente non aveva provato l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti; contestava la distinzione tra aree interne ed esterne dell'interporto e affermava che il servizio era regolarmente attivo sulle strade pubbliche di collegamento della zona ASI-CIS-Interporto-Vulcano Buono, mentre l'accordo del 2010 si riferiva solo agli anni d'imposta 2006-2009 e la determina del 18 maggio 2010 aveva solo annullato gli avvisi per quegli anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva sì richiamato il principio secondo cui la TARSU è dovuta in base all'utilizzazione di superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio, ma poi aveva fondato l'accoglimento dell'appello della contribuente su accertamenti di fatto e sull'interpretazione dell'accordo del 2010, ritenendolo applicabile anche alle annualità successive in assenza di mutamenti della situazione e rilevando che, anche per il 2012, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non era effettivamente espletato dal Comune nella zona del capannone. La Corte ha quindi escluso la denunciata violazione di legge, perché le censure del Comune miravano in realtà a contestare l'interpretazione dell'accordo e l'accertamento di fatto, profili non deducibili con il motivo formulato ex art. 360, n. 3, c.p.c. In conseguenza ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La TARSU è dovuta in base al possesso/utilizzazione di superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio, non già in base alla concreta ed effettiva produzione di rifiuti o al concreto uso del servizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per devolvere censure di merito o di fatto, come l'interpretazione di un accordo e l'accertamento della concreta erogazione del servizio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La reiezione del ricorso comporta, per le impugnazioni notificate dopo il 31 gennaio 2013, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il presupposto impositivo va individuato nella disponibilità di superfici idonee a produrre rifiuti e nella potenziale fruibilità del servizio pubblico, non nella prova della concreta produzione del rifiuto o nel suo effettivo utilizzo.
  • Quando la sentenza di merito si fonda anche sull'interpretazione di un accordo transattivo e su un accertamento negativo in fatto circa l'effettiva prestazione del servizio, la censura che li contesti come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a sovvertire valutazioni di merito e di fatto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per devolvere alla Cassazione questioni di fatto o di interpretazione del materiale probatorio/negoziale che non integrano una vera violazione o falsa applicazione di legge.
  • La permanenza degli effetti di un accordo transattivo e di atti amministrativi connessi va desunta dal loro contenuto e dalla persistente situazione fattuale, ma la relativa verifica appartiene al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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